News | 03.06.2025

LCA vince al TAS con il calciatore Martín Satriano nella causa contro il suo ex agente

Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha accolto le eccezioni del calciatore Martin Adrian Costa Satriano e dei suoi legali, respingendo la Domanda di Arbitrato proposta dall’agente


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Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha rigettato la Domanda di Arbitrato proposta da un agente sportivo nei confronti del calciatore di proprietà dell’Inter Martin Adrian Costa Satriano, accogliendo gli argomenti del calciatore in merito alla invalidità della clausola, inserita nel contratto di mandato con l’agente, che prevedeva il pagamento di un corrispettivo in suo favore a prescindere dallo svolgimento di alcuna attività.

Il team sport di LCA, guidato dal partner Federico Venturi Ferriolo e composto dagli avvocati Lorenzo Vittorio Caprara e Nicolò Peri, ha assistito il calciatore in tutte le fasi del procedimento, rilevando la contrarietà della clausola rispetto ai principi dell’ordinamento sportivo e la sua nullità.

“Siamo soddisfatti del risultato ottenuto e contenti che il Tribunale si sia espresso in favore delle ragioni del nostro assistito. LCA conferma il suo impegno a supporto degli atleti e confidiamo che questa decisione, offrendo maggiore chiarezza in materia di rapporti di agenzia sportiva, possa contribuire a prevenire condotte elusive a proteggere la carriera dei calciatori” ha commentato l’avvocato Venturi Ferriolo.

La vicenda

 

Nel 2021 il calciatore sottoscriveva con due diversi agenti sportivi, tra cui il ricorrente, due contratti di mandato sportivo non in esclusiva che prevedevano, quale corrispettivo per l’attività svolta dall’agente, un importo determinato nella misura percentuale del 5% sulla retribuzione complessiva lorda risultante dal contratto di prestazione sportiva del calciatore. Entrambi i mandati prevedevano la competenza esclusiva del TAS in deroga alla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI e venivano depositati unitamente a un addendum in cui era presente la seguente clausola: “l’eventuale conclusione di un contratto di prestazione sportiva, durante la vigenza del presente Mandato, senza l’assistenza dell’Agente darà comunque diritto a quest’ultimo di pretendere l’integrale compenso stabilito nel Mandato”.

Successivamente alla sottoscrizione dei due mandati, e nel corso dei due anni di vigenza dello stesso, il calciatore sottoscriveva diversi contratti di prestazione sportiva con club italiani e francesi, senza mai avvalersi dell’attività dell’agente sportivo ricorrente, non avendo neppure mai avuto occasione di conoscerlo di persona.

Dopo aver infruttuosamente richiesto al calciatore l’esibizione di tali contratti di prestazione sportiva e il pagamento del corrispettivo previsto nel mandato con lo stesso sottoscritto, uno dei due agenti si rivolgeva al TAS chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto di ricevere un corrispettivo pari al 5% di tutti i contratti di prestazione sportiva sottoscritti dal calciatore in corso di vigenza del mandato, a prescindere dal suo coinvolgimento in dette sottoscrizioni.

Gli argomenti del calciatore

 

Il calciatore, che non aveva mai conosciuto l’agente, si costituiva deducendo, inter alia, la nullità del contratto di mandato ai sensi degli articoli 1325 e 1418, comma 2 c.c., essendo il contratto sottoscritto dall’agente senza una reale volontà di eseguire una funzione gestoria né di assumere l’obbligazione di curare gli interessi del calciatore, ma solo al fine di costituirsi una “rendita”, abusando della posizione di debolezza del calciatore.

Il calciatore sottolineava come la clausola fosse inserita in un contratto di mandato conferito in via non esclusiva, che avrebbe dovuto garantire la possibilità per il calciatore di avvalersi di diversi agenti sportivi contemporaneamente per ottenere più offerte di carriera possibili così come di non avvalersi di alcun agente. La clausola farebbe così venir meno la causa del contratto, violando l’equilibrio sinallagmatico.

Inoltre, il calciatore eccepiva la nullità del contratto concluso tra il calciatore e l’agente ai sensi dell’articolo 1322 c.c., deducendo come non si possa considerare meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico un contratto mediante cui un agente sportivo si assicura il diritto alla provvigione senza assumersi l’obbligo di svolgere alcuna attività.

Il lodo

 

Il Tribunale ha accolto le eccezioni del calciatore e dei suoi legali, respingendo la Domanda di Arbitrato proposta dall’agente.

Dopo aver rilevato come il contratto di mandato sia considerato una fattispecie contrattuale intuitu personae, il Tribunale ha riscontrato una prima criticità nella circostanza secondo cui il calciatore non avesse una diretta conoscenza dell’agente.

Quanto alla validità della clausola inserita nell’addendum, il Tribunale ha rilevato come la sua ratio fosse quella di evitare che il calciatore-mandante, dopo aver sottoscritto un contratto di mandato sportivo e in vigenza dello stesso, decidesse di occuparsi in maniera “autonoma” di tutte quelle attività concernenti la propria carriera sportiva e successivamente si rifiutasse appositamente di versare al proprio agente sportivo il corrispettivo pattuito.

Il Tribunale ha sottolineato come una siffatta clausola possa assumere un valore significativo unicamente nell’ipotesi in cui il mandato sia conferito in via esclusiva, posto che nell’ambito di un mandato conferito in via non esclusiva, il calciatore ha la possibilità di avvalersi dell’assistenza contemporanea di più agenti, così come solo di alcuni o nessuno di essi. In tal caso, è chiaro come la mancanza dell’attività di uno degli agenti sarebbe giustificata dal servizio reso da uno (o alcuni) degli agenti a cui è stato conferito il mandato. Dunque, l’agente non avrebbe potuto pretendere il corrispettivo nel caso in cui non avesse compiuto alcun servizio. Diversamente, verrebbe a mancare la funzione concreta del contratto di mandato sportivo stesso, consentendo all’agente di ricevere il compenso senza svolgere né offrire alcuna attività, che verrebbe in ipotesi svolta da un altro agente sportivo incaricato dal medesimo calciatore.

Il Tribunale ha concluso sottolineando come la clausola avrebbe fatto venir meno la causa del contratto di mandato, determinando di conseguenza la nullità del contratto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325 e 1418, comma 2 c.c.

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