Il Regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 (il “Regolamento 2024/886”) ha introdotto l’obbligo di verifica della corrispondenza tra l’intestatario dell’IBAN e il nome del beneficiario di un bonifico in capo agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento (“PSP”) che entrerà in vigore il 9 ottobre 2025.
In particolare, l’articolo 5 quater del Regolamento 2024/886 impone ai PSP di offrire tale servizio di verifica di corrispondenza, dopo che il pagatore ha fornito le informazioni pertinenti relative al beneficiario ma prima che al pagatore sia offerta la possibilità di autorizzare il bonifico.
Più in dettaglio, la lett. a) del par. 1 dell’art. 5 quater del Regolamento 2024/886 precisa che:
- nel caso in cui il pagatore indichi, nell’ordine di bonifico, sia l’identificativo del conto di pagamento sia il nome del beneficiario, il PSP che dispone il pagamento è tenuto a verificare la corrispondenza tra tali dati;
- nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra tali dati, il PSP è tenuto ad informare il pagatore, avvertendolo che l’autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi verso un conto non intestato al beneficiario indicato;
- nel caso vi sia una quasi-corrispondenza tra tali dati, il PSP del pagatore comunica al pagatore il nome del titolare effettivo del conto fornito.
Nel caso in cui il beneficiario sia una persona giuridica e il PSP del pagatore metta a disposizione un canale per l’invio di ordini di pagamento che consente di indicare, oltre all’identificativo del conto, altri dati identificativi univoci del beneficiario (come il codice fiscale, un identificativo unico europeo o un codice LEI), e tali dati sono disponibili nei sistemi del PSP del beneficiario, quest’ultimo – su richiesta del PSP del pagatore – verifica la corrispondenza tra l’identificativo del conto e il dato fornito. In caso di mancata corrispondenza, il PSP del pagatore, sulla base delle informazioni ricevute, informa il pagatore di tale fatto (lett. b), par. 1, art. 5 quater, Regolamento 2024/886).
Nel caso in cui un conto di pagamento detenuto da un PSP sia intestato a più beneficiari, il pagatore può fornire al proprio PSP ulteriori informazioni per identificare in modo univoco il beneficiario. Il PSP che mantiene tale conto, o eventualmente il PSP che lo detiene, su richiesta del PSP del pagatore, verifica se il beneficiario indicato dal pagatore rientra tra i titolari del conto. In caso contrario, il PSP del pagatore informa il pagatore della mancata corrispondenza (lett. c), par. 1, art. 5 quater, Regolamento 2024/886).
Nei casi diversi da quelli precedentemente descritti, e in particolare quando il canale utilizzato dal PSP per l’invio dell’ordine di pagamento non richiede l’inserimento sia dell’identificativo del conto sia del nome del beneficiario, il PSP deve comunque garantire l’identificazione corretta del beneficiario. A tal fine, il PSP deve fornire al pagatore informazioni idonee affinché quest’ultimo possa verificare e convalidare l’identità del beneficiario prima di autorizzare il bonifico (lett. d), par. 1, art. 5 quater, Regolamento 2024/886).
Infine, se l’identificativo del conto di pagamento o il nome del beneficiario sono forniti da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, anziché direttamente dal pagatore, è responsabilità di tale prestatore assicurarsi che le informazioni fornite relative al beneficiario siano corrette (par. 2, art. 5 quater, Regolamento 2024/886).
Inoltre, ogni volta che il PSP del pagatore notifica il pagatore della mancata corrispondenza tra i dati inseriti, deve anche informarlo che l’autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi verso un conto non intestato al beneficiario indicato. Tale adempimento trova applicazione anche nel caso in cui il pagatore non sia un consumatore e abbia rinunciato al servizio di verifica nell’ambito di ordini di pagamento multipli sotto forma di pacchetto. In aggiunta, i PSP sono tenuti a chiarire ai pagatori le conseguenze legate alla scelta di ignorare tali notifiche, in particolare in merito alla responsabilità del PSP e al diritto al rimborso (par. 7, art. 5 quater, Regolamento 2024/886).
In tema di responsabilità, conseguentemente, un PSP non sarà responsabile per l’esecuzione di un bonifico verso un beneficiario non previsto sulla base di un identificativo unico errato, se rispetta i requisiti dell’articolo 5 quater del Regolamento 2024/886.
Si noti che, se il PSP del pagatore o un prestatore di servizi di disposizione dell’ordine di pagamento non adempie agli obblighi rispettivamente previsti dai par. 1 e 2, e ciò causa un’esecuzione inesatta del bonifico, il PSP del pagatore deve rimborsare immediatamente l’importo al pagatore e, se necessario, ripristinare il conto nella situazione in cui si sarebbe trovato se l’operazione non fosse stata effettuata (par. 8, art. 5 quater, Regolamento 2024/886).
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