Insight | 29.08.2025

Approvato il Testo unico delle imposte indirette diverse dall’Iva

Un altro passo verso la razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario


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Con il decreto legislativo n. 123 del 1° agosto 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti diversi dall’Iva. Il provvedimento, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026, rappresenta un passo significativo nel percorso di razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario.

Il nuovo Testo unico raccoglie e coordina le normative vigenti, introducendo aggiornamenti e modifiche finalizzate a garantire maggiore coerenza giuridica, logica e sistematica.

Sono state inoltre esplicitamente abrogate le disposizioni ormai superate o incompatibili con l’attuale assetto normativo.

 

Le finalità della riforma in attuazione della legge delega 111/2023

 

L’obiettivo del Governo, in attuazione della legge delega n. 111/2023, era quello di fornire ai contribuenti uno strumento chiaro e unitario, che riducesse la frammentazione normativa e migliorasse la certezza del diritto.

La riforma che ha portato all’introduzione del Testo Unico in commento mirava infatti a:

  • semplificare l’ordinamento attraverso un riordino organico delle disposizioni;
  • garantire l’aggiornamento delle norme alla luce delle più recenti evoluzioni legislative e interpretative;
  • migliorare la leggibilità e la sistematicità delle regole fiscali, anche in coerenza con il diritto europeo.

 

Il Testo unico sulle imposte indirette prosegue quindi nelle finalità sopra indicate e si affianca ad altri provvedimenti già varati negli ultimi due anni, tra cui il Testo unico sulle sanzioni tributarie amministrative e penali (Dlgs. 173/2024), quello sui tributi erariali minori (Dlgs. 174/2024), il Testo unico della giustizia tributaria (Dlgs. 175/2024) e il Testo unico sui versamenti e sulla riscossione (D.Lgs. 33/2025).

Insieme, questi testi unici rappresentano un progetto di ampio respiro per rendere il sistema fiscale italiano più semplice, coerente e moderno, riducendo la complessità normativa e garantendo una maggiore certezza per contribuenti e operatori del settore.

 

Struttura del provvedimento. Il nuovo testo unico delle imposte indirette

 

Il Testo unico prosegue quindi le finalità di ricognizione, organizzazione e semplificazione delle imposte indirette diverse dall’Iva senza che ne venga modificata la formulazione.

L’unica eccezione è relativa alle necessarie modifiche per introdurre disposizioni di coordinamento rispetto a sopravvenute modifiche normative nello specifico settore di riferimento (si fa riferimento, ad esempio, alle modifiche introdotte nel 2024 con riferimento all’imposta di registro e alle imposte di donazione e successione).

Quanto alla struttura, il Legislatore ha articolato il provvedimento in 205 articoli, suddividendoli in sei parti principali, ciascuna con profili omogenei, che disciplinano in modo organico:

  • l’imposta di registro (Parte I);
  • le imposte ipotecarie e catastali (Parte II);
  • l’imposta sulle successioni e donazioni (Parte III);
  • l’imposta di bollo, il bollo speciale sui valori scudati e attività finanziarie, nonché l’imposta sul valore delle attività finanziarie ed estere – IVAFE (Parte IV);
  • i regimi sostitutivi, le agevolazioni e le esenzioni (Parte V);
  • le norme di interpretazione autentica, disposizioni transitorie e l’elenco delle norme abrogate (Parte VI).

 

Accanto al corpo principale, il provvedimento è corredato da quattro allegati che raccolgono tariffe, tabelle e discipline specifiche, tra cui quella relativa al credito d’imposta per la prima casa e gli atti soggetti a imposta ipotecaria, catastale e di bollo.

 

Aspetti critici e mancato coordinamento

 

Aspetti minori da segnalare sono relativi al mancato coordinamento con le più recenti novità fiscali.

Ad esempio, la disciplina sul credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, pur correttamente inserita nel corpus del provvedimento, non è stato aggiornato con le recenti novità normative introdotte dalla Legge di bilancio 2025 che elevano a due anni il termine entro cui è possibile rivendere l’ex abitazione principale al fine di fruire delle agevolazioni sul nuovo immobile.

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