Il 18 ottobre 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva (UE) 2023/2225 CE (“CCD2”), con lo scopo di potenziare significativamente il livello di tutela dei consumatori nell’ambito del credito al consumo e di promuovere lo sviluppo di un mercato unico del credito mediante l’introduzione di previsioni di massima armonizzazione.
Gli Stati Membri sono tenuti a recepire la CCD2 a livello nazionale entro il 20 novembre 2025. A tal fine, l’articolo 4 della Legge di delegazione europea 2024, ha individuato la Banca d’Italia e l’Organismo Agenti e Mediatori (“OAM”), secondo le rispettive attribuzioni, quali autorità nazionali competenti a garantire l’applicazione e il rispetto della normativa vigente e dotate di poteri di indagine e controllo, e di risorse adeguate all’adempimento efficiente delle loro funzioni e demandato l’esercizio delle opzioni normative previste dalla CCD2 al decreto legislativo posto in consultazione pubblica dal Ministero dell’Economia e delle Finanze fino al 4 settembre 2025 lo schema di decreto legislativo di recepimento della CCD2.
Tali disposizioni saranno applicate dal 20 novembre 2026, termine dal quale si intenderà abrogata la previgente Direttiva (CE) 2008/480 (“CCD”). Nel prosieguo si analizzano, quindi, sulle principali modifiche proposte nello Schema di Decreto Legislativo in consultazione al D. Lgs. n. 385/1993 (“TUB”, come successivamente modificato o integrato) e al D. Lgs. n. 141 del 2010 (“D. Lgs. n. 141/2010”, come successivamente modificato e integrato).
La disciplina applicabile al buy now pay later e relative esenzioni
Tra le principali novità introdotte, la CCD2 ha ampliato l’ambito di applicazione della CCD, con conseguente rafforzamento della tutela della clientela, tra l’altro, anche nelle dilazioni di pagamento concesse dai fornitori di beni o servizi, tra cui i c.d. buy now pay later, fatta eccezione per alcuni casi considerati a basso rischio per il consumatore.
Tale orientamento è stato recepito dallo schema di Decreto Legislativo nel Capo II del TUB – Credito ai consumatori dove, ai sensi delle nuove lettere i-bis) e i-ter) dell’art. 122, comma 1, (che mutuano quanto previsto dall’art. 2, comma 2, lett. h) della CCD2) la disciplina sul credito ai consumatori non si applica, rispettivamente, a:
- dilazioni del pagamento in forza delle quali un fornitore di beni o un prestatore di servizi, senza offerta di credito da parte di terzi, concede al consumatore tempo non superiore a 50 giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi per provvedere al pagamento, se tale dilazione è offerta gratuitamente, senza interessi o altre spese, fatta eccezione per le spese limitate eventualmente applicabili in caso di ritardi di pagamento; e
- dilazioni di pagamento offerte da parte di fornitori di beni o prestatori di servizi che non sono micro, piccole o medie imprese, quando offrono servizi della società dell’informazione, consistenti nella conclusione di contratti a distanza con i consumatori, a condizione che (1) non vi sia offerta né acquisto di crediti da parte di un terzo, (2) il pagamento sia interamente eseguito entro 14 giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi; e (3) il prezzo d’acquisto sia pagato senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per le spese limitate eventualmente applicabili in caso di ritardi di pagamento.
Rientreranno, invece, nell’ambito di applicazione della CCD2 tutti gli altri casi di c.d. buy now pay later, come si evince dall’eliminazione delle lettere c) e d) dell’attuale versione dell’art. 122 del TUB. Il comma 5-bis dell’art. 122, inoltre, introduce un regime semplificato per alcuni contratti di credito ritenuti meno rischiosi per il consumatore (e riconducibili a talune fattispecie di buy now pay later), la cui definizione è demandata alla Banca d’Italia tramite la modifica delle “Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”.
Le esenzioni alle attività riservate di agenzia e di mediazione creditizia
Lo schema di Decreto Legislativo propone anche talune modifiche al Titolo VI-bis del TUB, in tema di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.
Tuttavia, la CCD continuerà a trovare applicazione per i contratti di credito al consumo già in essere fino a tale data, fatta eccezione per le disposizioni di cui all’art. 47 della CCD2 che si applicheranno a tutti i contratti a durata indeterminata in corso al 20 novembre 2026.
In quest’ultima categoria rientrano i contratti di importo inferiore a 200 euro, i contratti il cui credito è concesso senza interessi e altre spese; e, infine, i contratti in cui il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano soltanto spese di entità trascurabile (art. 122, comma 5-bis, TUB).
In particolare, è stato precisato che non rientra nell’ambito dell’attività riservata agli intermediari del credito, l’attività di mera presentazione, non remunerata, prestata a titolo accessorio, nell’ambito di una prestazione svolta nell’attività commerciale o professionale esercitata in via principale relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Capo I-bis e del Capo II del TUB (art. 128-quater, comma 1-bis e art. 128-sexies, comma 1-bis, TUB).
Parallelamente, lo schema introduce un’importante novità nel D. Lgs. 141/2010, con l’inserimento dell’articolo 12-bis. Questa disposizione riguarda i fornitori di beni e servizi che, oltre alla loro attività principale, offrono dilazioni di pagamento o operano come intermediari del credito a titolo accessorio. Tali soggetti, se intendono concedere finanziamenti accessori – ad esempio permettendo al cliente di rateizzare il prezzo di acquisto di un bene o servizio – oppure se svolgono un’attività di intermediazione paragonabile a quella di agenti e mediatori, sono tenuti a iscriversi in un registro pubblico informatizzato istituito dall’OAM. Restano escluse dall’obbligo le dilazioni di pagamento considerate di minore rischio per il consumatore.
Lo schema precisa anche che microimprese e PMI non sono obbligate a iscriversi al registro né ad abilitarsi come intermediari. Tuttavia, l’OAM mantiene un potere di vigilanza su di esse, che può esercitare in seguito a segnalazioni provenienti da banche o altri intermediari finanziari con cui tali fornitori abbiano stipulato convenzioni.
Infine, viene chiarito che non rientrano nella riserva di attività degli agenti e dei mediatori le operazioni compiute direttamente dagli esercenti – come la presentazione, la proposta o la conclusione di contratti di finanziamento destinati all’acquisto di beni mobili, anche registrati nei pubblici registri – purché queste operazioni siano effettuate sulla base di specifiche convenzioni stipulate con banche, intermediari finanziari o altri soggetti autorizzati a concedere credito.
Fornitori di servizi di crowdfunding: esenzioni e novità
Per i fornitori di servizi di crowdfunding sono prospettabili due differenti scenari.
Se l’attività di crowdfunding è rivolta solo alle imprese, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) 2020/1503, che ha già introdotto un sistema di vigilanza a livello nazionale. In tale contesto, l’attività dei fornitori è espressamente esclusa dalla riserva di agenzia e mediazione creditizia, come chiarito dal novellato articolo 12, comma 1, lettera b-bis del D. Lgs. 141/2010.
Se, invece, il servizio di crowdfunding è offerto sia alle imprese che ai consumatori e i fornitori di servizi di crowdfunding svolgono un’attività di intermediazione, mettendo in contatto un consumatore con un finanziatore professionale, entrano nel campo di applicazione della CCD2, che disciplina gli intermediari del credito. Ciò comporta l’obbligo di rispettare le relative regole e, in particolare, di iscriversi presso il registro tenuto dall’OAM come mediatori, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-quater, del D. Lgs. 141/2010.
L’esercizio del diritto di opzione e conseguente esclusione delle carte di debito differito dall’ambito di applicazione della CCD2
L’art. 2, par. 5, CCD2 consente agli Stati Membri di esentare dall’ambito di applicazione della CCD2 stessa i contratti di credito sotto forma di carte di debito differito, a condizione che le stesse siano emesse da un ente creditizio o da un istituto di pagamento, il credito sia rimborsato entro 40 giorni e non si prevedano interessi, salvo spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento. In assenza di applicazione di tali casistiche, le fattispecie sopra menzionate potrebbero comunque rientrare nel light regime di cui all’art. 122, comma 5-bis, del TUB (sul quale si rinvia al paragrafo 1 sopra).
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