A partire dal 28 giugno 2025 troverà piena applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2019/882, conosciuta come European Accessibility Act (nel prosieguo anche “EAA” o “Direttiva”), recepita in Italia con il D.Lgs. n. 82/2022. La normativa si inserisce nell’ambito della strategia europea volta a garantire una maggiore inclusività nel mercato interno e a promuovere i diritti delle persone con disabilità, in linea con la Strategia dell’Unione europea per i diritti delle persone con disabilità 2021–2030.
L’obiettivo è assicurare che determinati prodotti e servizi digitali siano accessibili a tutte le persone, comprese quelle con disabilità, in modo autonomo, equo e non discriminatorio.
Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione
Il nuovo quadro normativo si applica a operatori economici privati, anche extra-UE, che immettono sul mercato dell’Unione Europea prodotti o servizi rientranti tra quelli elencati nella Direttiva. In particolare, l’European Accessibility Act riguarda:
- produttori, importatori, distributori e mandatari coinvolti nella commercializzazione, tra gli altri, dei seguenti prodotti:
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- hardware con sistemi operativi, compresi computer, smartphone, tablet;
- dispositivi per comunicazioni elettroniche (es. router, modem, telefoni);
- lettori di e-book;
- terminali self-service interattivi (bancomat, biglietterie, check-in);
- console, smart TV e altri dispositivi per l’accesso a servizi audiovisivi;
- prestatori di servizi digitali, tra gli altri, nei seguenti settori:
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- commercio elettronico (siti e app per acquisto/vendita o prenotazioni);
- servizi bancari e finanziari destinati ai consumatori;
- telecomunicazioni (telefonia, SMS, e-mail, VoIP);
- trasporti passeggeri (biglietteria online, informazioni di viaggio);
- e-book e software per la lettura digitale;
- accesso a contenuti audiovisivi (streaming, TV on demand).
Obblighi di conformità
L’EAA prevede un’ampia gamma di obblighi legali, che spaziano dai requisiti di progettazione fino agli obblighi informativi e documentali relativi a prodotti e servizi. Questi dovranno essere progettati e mantenuti in conformità con i requisiti tecnici stabiliti, in linea con gli standard armonizzati europei o, in mancanza, con specifiche tecniche internazionalmente riconosciute per l’accessibilità digitale, come le Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 – livello AA.
I requisiti si basano sui principi fondamentali dell’accessibilità digitale, noti con l’acronimo POUR:
- Perceivable (percepibile),
- Operable (utilizzabile),
- Understandable (comprensibile),
- Robust (robusto).
Tali requisiti non si limitano al design delle interfacce, ma comprendono anche la documentazione tecnica, l’etichettatura, le istruzioni d’uso e l’interoperabilità con tecnologie assistive (come screen reader, tastiere alternative, output vocali, ecc.).
Eccezioni ed esenzioni
Restano escluse dall’ambito di applicazione della Direttiva alcune tipologie di contenuti web o app (es. mappe interattive, archivi storici, contenuti di terzi non gestibili direttamente). Inoltre:
- le microimprese (con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro) sono esonerate dagli obblighi limitatamente ai servizi (non ai prodotti);
- può essere invocata l’esenzione nei casi in cui l’adeguamento comporti una modifica sostanziale del prodotto/servizio o un onere sproporzionato, da valutare secondo criteri di proporzionalità previsti dalla norma. Tale esenzione, tuttavia, non è automatica e deve essere debitamente giustificata e documentata.
Cosa devono fare le imprese: aspetti operativi e contrattuali
Le imprese saranno tenute a:
- mappare i propri prodotti e servizi per individuare quelli soggetti alla normativa;
- effettuare una valutazione tecnica dell’accessibilità attuale;
- predisporre un piano di adeguamento volto alla rimozione delle non conformità;
- redigere e aggiornare la documentazione obbligatoria, tra cui la dichiarazione di conformità;
- rivedere la contrattualistica con fornitori e partner, includendo clausole specifiche sul rispetto dei requisiti di accessibilità;
- istituire o rafforzare processi di governance interna, inclusi percorsi di formazione del personale e l’assegnazione di responsabilità di monitoraggio a figure dedicate.
Regime sanzionatorio e controlli
Il mancato rispetto degli obblighi potrà comportare:
- l’irrogazione di sanzioni amministrative da par te delle autorità nazionali competenti, in Italia identificata principalmente nell’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale);
- la richiesta di modifica o ritiro dal mercato dei prodotti non conformi;
- l’adozione di misure correttive da parte delle autorità competenti.
È inoltre previsto un meccanismo di segnalazione da parte dei consumatori, con potenziali impatti negativi anche in termini reputazionali e di fiducia degli utenti, in un contesto in cui l’attenzione pubblica e istituzionale all’inclusività digitale è in costante crescita.
Termini e transizione
L’European Accessibility Act si applicherà:
- dal 28 giugno 2025 per tutti i nuovi prodotti e servizi;
- i prodotti già immessi sul mercato prima del 28 giugno 2025 potranno continuare a essere venduti fino al 28 giugno 2030, anche se non conformi;
- i servizi già forniti prima del 28 giugno 2025 dovranno essere adeguati entro il 28 giugno 2030, salvo modifiche sostanziali che comportino l’obbligo immediato di conformità.
Distinzione tra European Accessibility Act e Direttiva 2016/2102
Parallelamente all’EAA, resta in vigore la Direttiva (UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, recepita in Italia con la cosiddetta Legge Stanca (L.4/2004 e D.Lgs. 106/2018). Questa normativa è principalmente rivolta agli enti pubblici, ma in ambito nazionale impone obblighi anche ai soggetti privati con fatturato annuo superiore a 500 milioni di euro. Tra gli obblighi principali previsti dalla Legge Stanca figura la redazione e pubblicazione della dichiarazione di accessibilità, che attesta il rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità per siti web e applicazioni mobili, secondo le WCAG 2.1 – livello AA.
È importante sottolineare che l’EAA e la Direttiva 2016/2102 costituiscono quadri normativi distinti e complementari. Il primo si applica a determinati prodotti e servizi digitali commercializzati da operatori economici pubblici e privati, mentre il secondo si concentra sull’accessibilità delle piattaforme digitali degli enti pubblici e di alcune grandi imprese private.
L’assoggettamento a una delle due normative non implica automaticamente l’assoggettamento all’altra: ciascun operatore deve quindi verificare i propri obblighi in relazione a entrambe, in base al proprio ruolo, al tipo di attività svolta e alle soglie economiche rilevanti.
Riflessioni conclusive: agire ora per non trovarsi impreparati
L’European Accessibility Act segna un passaggio normativo rilevante, che impone alle imprese un cambio di paradigma nella progettazione, fornitura e gestione di prodotti e servizi digitali. La conformità al nuovo quadro regolatorio richiede un approccio integrato tra analisi normativa, pianificazione tecnica e adeguamento organizzativo, anche alla luce delle diverse posizioni ricoperte nella filiera e degli impatti transfrontalieri.
Agire in anticipo è fondamentale: avviare sin da ora la valutazione interna e la pianificazione degli adeguamenti significa evitare rischi operativi e reputazionali, nonché cogliere un’opportunità concreta per migliorare l’esperienza utente e l’inclusività del proprio business.
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