Insight | 26.05.2025

Accessibilità digitale: un mese all’entrata in vigore dell’Accessibility Act

Scatta l’obbligo UE di accessibilità digitale: imprese chiamate ad adeguarsi all’European Accessibility Act per garantire prodotti e servizi inclusivi e conformi alle nuove regole


Marketing & Communication
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A partire dal 28 giugno 2025 troverà piena applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2019/882, conosciuta come European Accessibility Act (nel prosieguo anche “EAA” o “Direttiva”), recepita in Italia con il D.Lgs. n. 82/2022. La normativa si inserisce nell’ambito della strategia europea volta a garantire una maggiore inclusività nel mercato interno e a promuovere i diritti delle persone con disabilità, in linea con la Strategia dell’Unione europea per i diritti delle persone con disabilità 2021–2030.

L’obiettivo è assicurare che determinati prodotti e servizi digitali siano accessibili a tutte le persone, comprese quelle con disabilità, in modo autonomo, equo e non discriminatorio.

Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

 

Il nuovo quadro normativo si applica a operatori economici privati, anche extra-UE, che immettono sul mercato dell’Unione Europea prodotti o servizi rientranti tra quelli elencati nella Direttiva. In particolare, l’European Accessibility Act riguarda:

  • produttori, importatori, distributori e mandatari coinvolti nella commercializzazione, tra gli altri, dei seguenti prodotti:
    • hardware con sistemi operativi, compresi computer, smartphone, tablet;
    • dispositivi per comunicazioni elettroniche (es. router, modem, telefoni);
    • lettori di e-book;
    • terminali self-service interattivi (bancomat, biglietterie, check-in);
    • console, smart TV e altri dispositivi per l’accesso a servizi audiovisivi;

 

  • prestatori di servizi digitali, tra gli altri, nei seguenti settori:
    • commercio elettronico (siti e app per acquisto/vendita o prenotazioni);
    • servizi bancari e finanziari destinati ai consumatori;
    • telecomunicazioni (telefonia, SMS, e-mail, VoIP);
    • trasporti passeggeri (biglietteria online, informazioni di viaggio);
    • e-book e software per la lettura digitale;
    • accesso a contenuti audiovisivi (streaming, TV on demand).

 

Obblighi di conformità

 

L’EAA prevede un’ampia gamma di obblighi legali, che spaziano dai requisiti di progettazione fino agli obblighi informativi e documentali relativi a prodotti e servizi. Questi dovranno essere progettati e mantenuti in conformità con i requisiti tecnici stabiliti, in linea con gli standard armonizzati europei o, in mancanza, con specifiche tecniche internazionalmente riconosciute per l’accessibilità digitale, come le Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 – livello AA.

I requisiti si basano sui principi fondamentali dell’accessibilità digitale, noti con l’acronimo POUR:

  • Perceivable (percepibile),
  • Operable (utilizzabile),
  • Understandable (comprensibile),
  • Robust (robusto).

 

Tali requisiti non si limitano al design delle interfacce, ma comprendono anche la documentazione tecnica, l’etichettatura, le istruzioni d’uso e l’interoperabilità con tecnologie assistive (come screen reader, tastiere alternative, output vocali, ecc.).

Eccezioni ed esenzioni

 

Restano escluse dall’ambito di applicazione della Direttiva alcune tipologie di contenuti web o app (es. mappe interattive, archivi storici, contenuti di terzi non gestibili direttamente). Inoltre:

  • le microimprese (con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro) sono esonerate dagli obblighi limitatamente ai servizi (non ai prodotti);
  • può essere invocata l’esenzione nei casi in cui l’adeguamento comporti una modifica sostanziale del prodotto/servizio o un onere sproporzionato, da valutare secondo criteri di proporzionalità previsti dalla norma. Tale esenzione, tuttavia, non è automatica e deve essere debitamente giustificata e documentata.

 

Cosa devono fare le imprese: aspetti operativi e contrattuali

 

Le imprese saranno tenute a:

  • mappare i propri prodotti e servizi per individuare quelli soggetti alla normativa;
  • effettuare una valutazione tecnica dell’accessibilità attuale;
  • predisporre un piano di adeguamento volto alla rimozione delle non conformità;
  • redigere e aggiornare la documentazione obbligatoria, tra cui la dichiarazione di conformità;
  • rivedere la contrattualistica con fornitori e partner, includendo clausole specifiche sul rispetto dei requisiti di accessibilità;
  • istituire o rafforzare processi di governance interna, inclusi percorsi di formazione del personale e l’assegnazione di responsabilità di monitoraggio a figure dedicate.

 

Regime sanzionatorio e controlli

 

Il mancato rispetto degli obblighi potrà comportare:

  • l’irrogazione di sanzioni amministrative da par te delle autorità nazionali competenti, in Italia identificata principalmente nell’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale);
  • la richiesta di modifica o ritiro dal mercato dei prodotti non conformi;
  • l’adozione di misure correttive da parte delle autorità competenti.

 

È inoltre previsto un meccanismo di segnalazione da parte dei consumatori, con potenziali impatti negativi anche in termini reputazionali e di fiducia degli utenti, in un contesto in cui l’attenzione pubblica e istituzionale all’inclusività digitale è in costante crescita.

Termini e transizione

 

L’European Accessibility Act si applicherà:

  • dal 28 giugno 2025 per tutti i nuovi prodotti e servizi;
  • i prodotti già immessi sul mercato prima del 28 giugno 2025 potranno continuare a essere venduti fino al 28 giugno 2030, anche se non conformi;
  • i servizi già forniti prima del 28 giugno 2025 dovranno essere adeguati entro il 28 giugno 2030, salvo modifiche sostanziali che comportino l’obbligo immediato di conformità.

 

Distinzione tra European Accessibility Act e Direttiva 2016/2102

 

Parallelamente all’EAA, resta in vigore la Direttiva (UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, recepita in Italia con la cosiddetta Legge Stanca (L.4/2004 e D.Lgs. 106/2018). Questa normativa è principalmente rivolta agli enti pubblici, ma in ambito nazionale impone obblighi anche ai soggetti privati con fatturato annuo superiore a 500 milioni di euro. Tra gli obblighi principali previsti dalla Legge Stanca figura la redazione e pubblicazione della dichiarazione di accessibilità, che attesta il rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità per siti web e applicazioni mobili, secondo le WCAG 2.1 – livello AA.

È importante sottolineare che l’EAA e la Direttiva 2016/2102 costituiscono quadri normativi distinti e complementari. Il primo si applica a determinati prodotti e servizi digitali commercializzati da operatori economici pubblici e privati, mentre il secondo si concentra sull’accessibilità delle piattaforme digitali degli enti pubblici e di alcune grandi imprese private.

L’assoggettamento a una delle due normative non implica automaticamente l’assoggettamento all’altra: ciascun operatore deve quindi verificare i propri obblighi in relazione a entrambe, in base al proprio ruolo, al tipo di attività svolta e alle soglie economiche rilevanti.

Riflessioni conclusive: agire ora per non trovarsi impreparati

 

L’European Accessibility Act segna un passaggio normativo rilevante, che impone alle imprese un cambio di paradigma nella progettazione, fornitura e gestione di prodotti e servizi digitali. La conformità al nuovo quadro regolatorio richiede un approccio integrato tra analisi normativa, pianificazione tecnica e adeguamento organizzativo, anche alla luce delle diverse posizioni ricoperte nella filiera e degli impatti transfrontalieri.

Agire in anticipo è fondamentale: avviare sin da ora la valutazione interna e la pianificazione degli adeguamenti significa evitare rischi operativi e reputazionali, nonché cogliere un’opportunità concreta per migliorare l’esperienza utente e l’inclusività del proprio business.

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Equity Partner
Giulio Vecchi

Marketing & Communication
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