Insight | 07.08.2026

Responsabilità 231: cosa cambia con il progetto di riforma.

Il progetto di riforma introduce nuove regole per la responsabilità degli enti e i modelli organizzativi.


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Le novità del progetto di riforma della responsabilità amministrativa da reato degli enti 

Prosegue l’iter di riforma della disciplina della responsabilità amministrativa da reato degli enti, regolata dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Il disegno di legge ha superato l’approvazione del Consiglio dei Ministri e si appresta ad affrontare le fasi più significative dell’iter legislativo. Se approvato, introdurrebbe importanti novità nella disciplina vigente.

Considerata la rilevanza della materia, questo alert riassume le principali novità previste dal disegno di legge.

Le modifiche potrebbero incidere sui presupposti della responsabilità dell’ente, sui requisiti dei modelli organizzativi e sugli strumenti processuali e sanzionatori. Per le imprese, sarà quindi importante monitorare l’iter legislativo e valutarne per tempo l’impatto sui propri sistemi di prevenzione e controllo.

Interesse e vantaggio nei reati colposi

Con riferimento alle ipotesi colpose di reato-presupposto, la riforma mira a definire la nozione di interesse o vantaggio per l’ente, requisito necessario per integrare la responsabilità amministrativa.

In linea con gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia, l’art. 5 D.Lgs. 231/2001 viene integrato prevedendo che, nei reati colposi, l’interesse o vantaggio dell’ente sussiste “quando viene perseguito o conseguito, in misura apprezzabile, un risparmio di spesa o un incremento di produzione derivanti dall’inosservanza delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell’attività”.

Colpa di organizzazione 

La proposta di riforma sostituirebbe integralmente l’art. 6 del Decreto e definirebbe il criterio fondante della responsabilità amministrativa: la c.d. colpa di organizzazione.

La nuova disposizione stabilisce che l’ente risponderà dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti considerati rilevanti dalla normativa quando “la loro commissione è stata determinata o agevolata dalla mancata adozione o dall’inefficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione di cui all’art. 7”.

La riforma introdurrebbe inoltre una confisca obbligatoria del profitto ricavato dal reato-presupposto nei casi in cui la responsabilità dell’ente sia esclusa soltanto “per carenza di colpa di organizzazione”.

Requisiti del mondo organizzativo 

Il nuovo art. 7 D.Lgs. 231/2001 ridefinirebbe i requisiti del modello di organizzazione.

Un modello di organizzazione idoneo a escludere la colpa di organizzazione rispetto ai reati-presupposto deve:

  1. individuare le attività a rischio di commissione di reati e determinarne l’intensità;
  2. prevedere specifici protocolli che disciplinino le decisioni e l’attività dell’ente, anche attraverso la segregazione delle funzioni e la predisposizione di cautele e controlli volti a prevenire la commissione dei reati;
  3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
  4. prevedere la costituzione del c.d. organismo di vigilanza, composto da membri con requisiti di professionalità, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e di adeguate risorse finanziarie;
  5. prevedere obblighi informativi degli organi sociali e delle strutture dell’ente nei confronti dell’organismo di vigilanza;
  6. prevedere obblighi formativi per i soggetti le cui condotte possono comportare la responsabilità dell’ente;
  7. descrivere il sistema dei controlli interni;
  8. individuare canali di segnalazione interna e prevedere il divieto di ritorsione in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
  9. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal

Il modello dovrà inoltre essere verificato periodicamente e revisionato in caso di violazioni significative, novità normative o variazioni organizzative.

Infine, le associazioni rappresentative degli enti elaboreranno linee guida e protocolli per la predisposizione dei modelli di organizzazione. Il Ministero della Giustizia redigerà inoltre procedure semplificate per la “adozione ed efficace attuazione” dei modelli “nelle piccole e medie imprese”.

Criteri di valuataazione di idoneità dei modelli 

Il disegno di legge introduce criteri-guida per la valutazione giudiziale dell’efficacia del modello di organizzazione.

Il nuovo art. 7bis  del Decreto imporrebbe al giudice di valutare l’efficacia del modello rispetto al reato contestato, tenendo conto “della conformità alle linee guida elaborate dalle associazioni rappresentative degli enti ovvero alle procedure semplificate, alle norme accreditate dalla comunità tecnico-scientifica, nonché alle buone prassi, sempre che le stesse risultino adeguate a prevenire il reato”.

La disciplina dei criteri-guida prevede inoltre che:

  • i modelli definiti in conformità alle linee guida delle associazioni rappresentative degli enti “si presumono conformi ai requisiti indicati all’articolo 7, comma 1”;
  • per gli enti con sede principale fuori dal territorio dello Stato, il giudice dovrà tenere conto anche“della disciplina prevista dallo Stato estero al fine di verificarne in concreto l’equivalenza rispetto ai requisiti richiesti dall’articolo 7”.

Autonomia della responsabilità dell’ente

La riforma integrerebbe anche la disciplina dell’autonomia della responsabilità dell’ente, già prevista dall’art. 8 del Decreto.

Oltre ai casi in cui l’imputato non è identificabile o imputabile, l’ente dovrebbe rispondere autonomamente del reato commesso nel suo interesse o vantaggio anche quando la persona fisica “non è punibile per difetto di colpevolezza determinato da carenze organizzative dell’ente”.

La riforma amplierebbe inoltre le cause di estinzione del reato applicabili anche all’ente, includendo, oltre all’amnistia, la remissione di querela, limitatamente ai reati-presupposto soggetti a tale condizione di procedibilità.

Infine, la riforma introdurrebbe un’ipotesi di esclusione della responsabilità dell’ente quando l’autore del reato-presupposto non è punito per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. In tal caso, l’ente potrebbe non essere sanzionato se “l’illecito amministrativo da esso dipendente risulta occasionale”.

La “messa alla prova” dell’ente 

La riforma introdurrebbe un procedimento per estinguere gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, subordinato a meccanismi riparatori.

L’ente che abbia già adottato un modello di organizzazione prima della commissione del reato-presupposto potrebbe chiedere la sospensione del procedimento a suo carico. Entro novanta giorni dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari – oppure con opposizione a decreto penale – dovrebbe presentare una proposta di adeguamento del modello, indicare le attività idonee a eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato e mettere a disposizione il profitto eventualmente conseguito per la confisca.

Se adempie puntualmente alle iniziative proposte durante il periodo di sospensione, l’ente potrebbe ottenere una sentenza di estinzione dell’illecito amministrativo contestato. Resta ferma la confisca del profitto realizzato.

Per i reati-presupposto ricompresi nella categoria dei delitti, la procedura potrebbe essere esperita al massimo due volte.

Coincidenza sostanziale tra ente e autore del reato-presupposto

Il disegno di legge introdurrebbe una compensazione sanzionatoria (azionabile anche con incidente di esecuzione) quando, per dimensione o struttura, l’ente “non risulta in concreto distinguibile dalla persona che ha commesso il reato”, purché quest’ultima ricopra una posizione apicale con controllo dell’ente.

In tali casi, il giudice potrebbe non applicare o ridurre la sanzione pecuniaria prevista per l’illecito amministrativo, tenendo conto di quanto già inflitto alla persona fisica con la sentenza di condanna.

Resta ferma, in ogni caso, l’applicazione delle sanzioni interdittive eventualmente previste e della confisca ex art. 19 del Decreto.

Disposizioni processuali

La riforma interviene anche sul procedimento di accertamento della responsabilità dell’ente.

Tra le novità più significative figura la disciplina unitaria del sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

Il testo riformato dell’art. 53 D.Lgs. 231/2001 subordina il sequestro alla presenza di “gravi indizi sulla sussistenza della responsabilità dell’ente” in relazione al reato-presupposto. Prevede inoltre un’ipotesi di revoca della misura quando “l’ente offre cauzione idonea a garantire l’esecuzione della confisca”.

Rilevano anche le disposizioni sulla contestazione dell’illecito amministrativo. Sia dopo le indagini preliminari sia in caso di decreto che dispone il giudizio, la contestazione dovrà dare conto, oltre agli elementi già previsti, delle “carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato, dell’interesse perseguito e dell’eventuale vantaggio conseguito dall’ente”.

Patteggiamento e decreto penale

La riforma rivede integralmente la disciplina dell’applicazione della sanzione su richiesta dell’ente ex art. 63 del Decreto (c.d. patteggiamento).

La nuova disciplina renderebbe il patteggiamento applicabile a tutti gli illeciti amministrativi, salvo quelli dipendenti da reati-presupposto eventualmente ricompresi dall’art. 444, comma 1 bis c.p.p. (si tratta di fattispecie di reato particolarmente gravi, quali, ad esempio, quelli a sfondo sessuale) e quelli per cui deve essere applicata una sanzione interdittiva definitiva.

L’accordo potrà riguardare non solo la sanzione pecuniaria e quella interdittiva, ma anche la misura della confisca del prezzo o del profitto del reato.

Infine, la riforma prevederebbe l’estinzione degli illeciti oggetto di patteggiamento, come già avviene per le persone fisiche, se non vengono commessi ulteriori illeciti della stessa indole:

  • nel termine di cinque anni, nel caso di applicazione di una sanzione interdittiva non superiore a un anno;
  • nel termine di due anni, nel caso di applicazione della sola sanzione pecuniaria.

La riforma estende la stessa clausola estintiva al procedimento per decreto, se l’ente ha pagato la sanzione pecuniaria irrogata e sono trascorsi due anni senza la commissione di un illecito della medesima indole.

Casi particolari di estinzione dell’illecito  

Mediante la modifica del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente), la riforma estende all’ente la procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali prevista dagli artt. 318 bis  e seguenti del citato testo normativo.

Come per la persona fisica, l’ente potrà estinguere l’illecito connesso alla contravvenzione ambientale adempiendo alle specifiche prescrizioni impartite dall’organo accertatore. L’adempimento comporterà l’ammissione al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ridotta.

La riforma estende inoltre all’ente le speciali cause di estinzione previste per la persona fisica in relazione ai reati tributari, connesse al tempestivo pagamento del debito di imposta.

Cosa fare

Alla luce delle novità prospettate, le imprese dovrebbero monitorare l’iter legislativo e verificare per tempo l’adeguatezza dei propri modelli organizzativi, dei protocolli e dei sistemi di controllo interno, programmando gli eventuali aggiornamenti necessari.

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Senior Associate
Lorenzo Bertoni
Managing Associate
Paolo Erik Liedholm

Marketing & Communication
marketing@lcalex.it

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