Sono stati posti in consultazione gli schemi di modifica della regolamentazione secondaria della Banca d’Italia per il recepimento (i) della Direttiva (UE) 2024/927 (“AIFMD2”); (ii) del D. Lgs. 13 marzo 2026, n. 39; (iii) di alcune novità introdotte dal D.lgs. 27 marzo 2026, n. 47 (di attuazione della delega di cui alla Legge Capitali), sulla base dei quali è già stato modificato il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni (“TUF”), in materia di risparmio gestito.
La consultazione riguarda l’aggiornamento delle disposizioni del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (“RGCR”), del Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis) del TUF del 5 dicembre 2019 (“Regolamento BI 2019”), nonché le disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e ABF (“Disposizioni Trasparenza”).
Gli emendamenti riguardano, tra l’altro:
- la registrazione e il nuovo regime semplificato dei GEFIA sotto soglia registrati;
- i profili di governance e delega delle attività relative alla gestione collettiva del risparmio, degli altri servizi che il gestore è autorizzato a svolgere e delle funzioni operative essenziali o importanti (“FEI”), nonché delle informazioni da fornire alla Banca d’Italia in fase di autorizzazione.
- l’ampliamento delle attività esercitabili dalle SGR;
- i gestori di FIA italiani che investono in crediti in qualsiasi forma, incluso l’acquisto di crediti, e la possibilità di erogare crediti ai consumatori;
- la gestione del rischio di liquidità nei fondi aperti o di OICVM, con riguardo agli strumenti di gestione della liquidità utilizzabili (“LMT”) e le regole di loro utilizzabilità;
Nei prossimi mesi le SGR potrebbero dover avviare attività di adeguamento per il rispetto delle nuove disposizioni.
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Registrazione dei gestori sotto soglia
Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della normativa attuativa della Banca d’Italia, i gestori di FIA che rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 35-undecies del TUF devono: (a) comunicare alla Banca d’Italia l’intenzione di assoggettarsi al regime dei gestori autorizzati oppure (b) se rispettano le condizioni di cui all’articolo 35-quaterdecies del TUF, presentare istanza alla Banca d’Italia per l’iscrizione nel registro dei GEFIA sottosoglia registrati.
Nelle more del termine per la presentazione dell’istanza, i gestori possono continuare a svolgere attività esclusivamente con riguardo a FIA compatibili con le disposizioni di cui all’articolo 35-quaterdecies, comma 1, lettere h), i) e l), del TUF e ad applicare le disposizioni del TUF e le relative disposizioni attuative nella formulazione previgente.
Alla scadenza del termine, la Banca d’Italia revoca l’autorizzazione e dispone la cancellazione dagli albi dei gestori che non siano stati autorizzati ai sensi delle lettere (a) o (b) che precedono.
- Governance e disciplina di deleghe di servizi e di FEI
Tutti i gestori devono nominare almeno due soggetti tra i propri amministratori o dipendenti che, cumulativamente, (i) soddisfino i requisiti e i criteri di idoneità di cui all’art. 13 TUF; (ii) siano impegnati a tempo pieno nella conduzione dell’attività del gestore; (iii) abbiano il proprio domicilio in uno Stato UE. Il verbale contenente la relativa delibera è trasmesso alla Banca d’Italia. Tali soggetti sono qualificati come esponenti aziendali. Le SGR devono modificare le proprie policy e procedure in materia di delega e di esternalizzazioni di FEI.
Pertanto le SGR che intendono esternalizzare FEI o delegare funzioni relative al servizio di gestione collettiva ne informano la Banca d’Italia dopo l’approvazione da parte degli organi competenti e prima di dare corso all’esternalizzazione.
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Estensione dell’operatività
Le SGR autorizzate che intendano svolgere una delle nuove attività esercitabili, ossia (i) il servizio di gestione di crediti in sofferenza nei confronti dei FIA gestiti; (ii) attività di concessione di finanziamenti per conto dei FIA gestiti; (iii) servizi per le società veicolo per la cartolarizzazione e per le società per la cartolarizzazione dei crediti con riferimento ai FIA gestiti, devono avviare la procedura relativa alle modifiche dell’operatività relative alla prestazione di nuovi servizi.
A tale scopo, inviano un nuovo programma di attività e una nuova relazione sulla struttura organizzativa (“RSO”) alla Banca d’Italia e alla Consob. La Banca d’Italia, entro 60 giorni, comunica se non esistono motivi ostativi alla prestazione di nuovi servizi o alle modifiche alla struttura organizzativa.
Inoltre, si segnala che, per concedere finanziamenti per conto dei FIA gestiti, ai sensi degli articoli 46-bis, 46-ter e 46-quater del TUF, le SGR devono predisporre politiche, procedure e processi efficaci per la valutazione del rischio di credito e per la gestione e il monitoraggio del portafoglio di crediti in linea con le Disposizioni Trasparenza e la Consumer Credit Directive II.
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OICVM, FIA aperti e FIA chiusi che ricorrono alla leva finanziaria
Le SGR che gestiscono OICVM o FIA aperti devono: (i) rivedere o predisporre le politiche e procedure interne sugli LMT; (ii) trasmettere alla Banca d’Italia tali politiche e procedure in occasione dell’invio della RSO e comunicare alla Banca d’Italia per ciascun fondo rilevante gestito gli LMT selezionati con le modalità previste a seconda della natura riservata o non riservata del fondo (Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, Paragrafo 19). L’attivazione e la disattivazione degli LMT deve essere comunicata alla Banca d’Italia.
Le SGR che gestiscono FIA chiusi che ricorrono alla leva finanziaria devono riesaminare o predisporre le procedure per controllare il rischio di liquidità del FIA e di garantire che il profilo di liquidità degli investimenti del FIA sia conforme alle obbligazioni sottostanti.
Più in generale, le SGR devono modificare e integrare le policy e procedure in materia di gestione dei rischi, includendovi, se applicabile in ragione dell’attività specifica svolta, politiche, processi e procedure efficaci per la gestione e il monitoraggio del credito, mantenendole costantemente aggiornate e riviste con cadenza almeno annuale, modalità di gestione del rischio riconnesso ai prestiti di azionista da parte del FIA.
- Modifiche ai regolamenti dei FIA e degli OICVM
Le SGR devono verificare le necessità di modificare i regolamenti di FIA chiusi o aperti e OICVM che investono in credito e dei FIA che investono anche in credito, riservati e non riservati per adeguarli alla nuova disciplina di cui al RGCR.
L’articolo 61 della AIFMD, come modificato dalla AIFMD2, prevede il regime transitorio per i GEFIA che gestiscono FIA che concedono prestiti e che sono stati costituiti anteriormente al 15 aprile 2024.Le ulteriori disposizioni dell’AIFMD2 e del TUF devono essere implementate a partire dalla data di emanazione della normativa secondaria della Banca d’Italia agli OICR aperti istituiti successivamente a tale data.
Gli OICR preesistenti avranno tempo per conformarvisi fino al 16 aprile 2027, ossia fino alla scadenza del regime transitorio previsto dai regolamenti delegati (UE) 2026/465 e (UE) 2026/466 che specificano le caratteristiche degli LMT per i FIA aperti e gli OICVM, e dagli Orientamenti dell’ESMA in materia di LMT dei FIA di tipo aperto).
In sede di prima applicazione, per l’adeguamento dei regolamenti dei fondi è prevista l’approvazione in via generale; le modifiche avranno efficacia immediata.
Resta ferma la possibilità per i gestori di uniformarsi alla nuova disciplina europea anche prima dell’emanazione della disciplina secondaria della Banca d’Italia. Nel caso in cui i gestori si avvalgano di tale facoltà e intervengano sui regolamenti dei fondi retail gestiti i) le modifiche andranno approvate in via specifica e ii) una volta emanata la disciplina secondaria della Banca d’Italia, i gestori sono tenuti a verificare la conformità dei regolamenti in esame e, se del caso, apportare tempestivamente le necessarie modifiche.