Insight | 23.06.2026

Gestione collettiva del risparmio: novità e aggiornamenti normativi

Prepararsi per tempo sarà fondamentale per affrontare le novità introdotte dall’AIFM 2 e dalle disposizioni attuative della Banca d’Italia


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Sono stati posti in consultazione gli schemi di modifica della regolamentazione secondaria della Banca d’Italia per il recepimento (i) della Direttiva (UE) 2024/927 (“AIFMD2”); (ii) del D. Lgs. 13 marzo 2026, n. 39; (iii) di alcune novità introdotte dal D.lgs. 27 marzo 2026, n. 47 (di attuazione della delega di cui alla Legge Capitali), sulla base dei quali è già stato modificato il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni (“TUF”), in materia di risparmio gestito.

La consultazione riguarda l’aggiornamento delle disposizioni del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (“RGCR”), del Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis) del TUF del 5 dicembre 2019 (“Regolamento BI 2019”), nonché le disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e ABF (“Disposizioni Trasparenza”).

Gli emendamenti riguardano, tra l’altro:

  • la registrazione e il nuovo regime semplificato dei GEFIA sotto soglia registrati;
  • i profili di governance e delega delle attività relative alla gestione collettiva del risparmio, degli altri servizi che il gestore è autorizzato a svolgere e delle funzioni operative essenziali o importanti (“FEI”), nonché delle informazioni da fornire alla Banca d’Italia in fase di autorizzazione.
  • l’ampliamento delle attività esercitabili dalle SGR;
  • i gestori di FIA italiani che investono in crediti in qualsiasi forma, incluso l’acquisto di crediti, e la possibilità di erogare crediti ai consumatori;
  • la gestione del rischio di liquidità nei fondi aperti o di OICVM, con riguardo agli strumenti di gestione della liquidità utilizzabili (“LMT”) e le regole di loro utilizzabilità;

Nei prossimi mesi le SGR potrebbero dover avviare attività di adeguamento per il rispetto delle nuove disposizioni.

  1. Registrazione dei gestori sotto soglia

Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della normativa attuativa della Banca d’Italia, i gestori di FIA che rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 35-undecies del TUF devono: (a) comunicare alla Banca d’Italia l’intenzione di assoggettarsi al regime dei gestori autorizzati oppure (b) se rispettano le condizioni di cui all’articolo 35-quaterdecies del TUF, presentare istanza alla Banca d’Italia per l’iscrizione nel registro dei GEFIA sottosoglia registrati.

Nelle more del termine per la presentazione dell’istanza, i gestori possono continuare a svolgere attività esclusivamente con riguardo a FIA compatibili con le disposizioni di cui all’articolo 35-quaterdecies, comma 1, lettere h), i) e l), del TUF e ad applicare le disposizioni del TUF e le relative disposizioni attuative nella formulazione previgente.

Alla scadenza del termine, la Banca d’Italia revoca l’autorizzazione e dispone la cancellazione dagli albi dei gestori che non siano stati autorizzati ai sensi delle lettere (a) o (b) che precedono.

  1. Governance e disciplina di deleghe di servizi e di FEI

Tutti i gestori devono nominare almeno due soggetti tra i propri amministratori o dipendenti che, cumulativamente, (i) soddisfino i requisiti e i criteri di idoneità di cui all’art. 13 TUF; (ii) siano impegnati a tempo pieno nella conduzione dell’attività del gestore; (iii) abbiano il proprio domicilio in uno Stato UE. Il verbale contenente la relativa delibera è trasmesso alla Banca d’Italia. Tali soggetti sono qualificati come esponenti aziendali. Le SGR devono modificare le proprie policy e procedure in materia di delega e di esternalizzazioni di FEI.

Pertanto le SGR che intendono esternalizzare FEI o delegare funzioni relative al servizio di gestione collettiva ne informano la Banca d’Italia dopo l’approvazione da parte degli organi competenti e prima di dare corso all’esternalizzazione.

  1. Estensione dell’operatività

Le SGR autorizzate che intendano svolgere una delle nuove attività esercitabili, ossia (i) il servizio di gestione di crediti in sofferenza nei confronti dei FIA gestiti; (ii) attività di concessione di finanziamenti per conto dei FIA gestiti; (iii) servizi per le società veicolo per la cartolarizzazione e per le società per la cartolarizzazione dei crediti con riferimento ai FIA gestiti, devono avviare la procedura relativa alle modifiche dell’operatività relative alla prestazione di nuovi servizi.

A tale scopo, inviano un nuovo programma di attività e una nuova relazione sulla struttura organizzativa (“RSO”) alla Banca d’Italia e alla Consob. La Banca d’Italia, entro 60 giorni, comunica se non esistono motivi ostativi alla prestazione di nuovi servizi o alle modifiche alla struttura organizzativa.

Inoltre, si segnala che, per concedere finanziamenti per conto dei FIA gestiti, ai sensi degli articoli 46-bis, 46-ter e 46-quater del TUF, le SGR devono predisporre politiche, procedure e processi efficaci per la valutazione del rischio di credito e per la gestione e il monitoraggio del portafoglio di crediti in linea con le Disposizioni Trasparenza e la Consumer Credit Directive II.

  1. OICVM, FIA aperti e FIA chiusi che ricorrono alla leva finanziaria

Le SGR che gestiscono OICVM o FIA aperti devono: (i) rivedere o predisporre le politiche e procedure interne sugli LMT; (ii) trasmettere alla Banca d’Italia tali politiche e procedure in occasione dell’invio della RSO e comunicare alla Banca d’Italia per ciascun fondo rilevante gestito gli LMT selezionati con le modalità previste a seconda della natura riservata o non riservata del fondo (Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, Paragrafo 19). L’attivazione e la disattivazione degli LMT deve essere comunicata alla Banca d’Italia.

Le SGR che gestiscono FIA chiusi che ricorrono alla leva finanziaria devono riesaminare o predisporre le procedure per controllare il rischio di liquidità del FIA e di garantire che il profilo di liquidità degli investimenti del FIA sia conforme alle obbligazioni sottostanti.

Più in generale, le SGR devono modificare e integrare le policy e procedure in materia di gestione dei rischi, includendovi, se applicabile in ragione dell’attività specifica svolta, politiche, processi e procedure efficaci per la gestione e il monitoraggio del credito, mantenendole costantemente aggiornate e riviste con cadenza almeno annuale, modalità di gestione del rischio riconnesso ai prestiti di azionista da parte del FIA.

  1. Modifiche ai regolamenti dei FIA e degli OICVM

Le SGR devono verificare le necessità di modificare i regolamenti di FIA chiusi o aperti e OICVM che investono in credito e dei FIA che investono anche in credito, riservati e non riservati per adeguarli alla nuova disciplina di cui al RGCR.

L’articolo 61 della AIFMD, come modificato dalla AIFMD2, prevede il regime transitorio per i GEFIA che gestiscono FIA che concedono prestiti e che sono stati costituiti anteriormente al 15 aprile 2024.Le ulteriori disposizioni dell’AIFMD2 e del TUF devono essere implementate a partire dalla data di emanazione della normativa secondaria della Banca d’Italia agli OICR aperti istituiti successivamente a tale data.

Gli OICR preesistenti avranno tempo per conformarvisi fino al 16 aprile 2027, ossia fino alla scadenza del regime transitorio previsto dai regolamenti delegati (UE) 2026/465 e (UE) 2026/466 che specificano le caratteristiche degli LMT per i FIA aperti e gli OICVM, e dagli Orientamenti dell’ESMA in materia di LMT dei FIA di tipo aperto).

In sede di prima applicazione, per l’adeguamento dei regolamenti dei fondi è prevista l’approvazione in via generale; le modifiche avranno efficacia immediata.

Resta ferma la possibilità per i gestori di uniformarsi alla nuova disciplina europea anche prima dell’emanazione della disciplina secondaria della Banca d’Italia. Nel caso in cui i gestori si avvalgano di tale facoltà e intervengano sui regolamenti dei fondi retail gestiti i) le modifiche andranno approvate in via specifica e ii) una volta emanata la disciplina secondaria della Banca d’Italia, i gestori sono tenuti a verificare la conformità dei regolamenti in esame e, se del caso, apportare tempestivamente le necessarie modifiche.

Equity Partner
Umberto Piattelli
Managing Associate
Sofia Caruso
Trainee
Gaia Rulli

Marketing & Communication
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