Insight | 27.04.2026

Sanzioni UE contro Russia e Bielorussia: approvato il ventesimo pacchetto

Si tratta di un pacchetto particolarmente ampio e, in termini di listings, del più significativo dall’inizio del conflitto


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Dopo mesi di stallo, il Consiglio dell’Unione europea ha approvato il ventesimo pacchetto di misure restrittive contro la Russia, accompagnato da un’estensione e un allineamento del regime sanzionatorio nei confronti della Bielorussia. Le novità sono già state pubblicate in Gazzetta ufficiale, mediante modifiche ai Regolamenti (UE) n. 269/2014 e n. 833/2014.

Si tratta di un pacchetto particolarmente ampio e, in termini di listings, del più significativo dall’inizio del conflitto, con 120 nuovi soggetti inseriti nelle liste sanzionatorie. Il nuovo quadro interviene, tra l’altro, su energia, trasporti marittimi, settore finanziario e cripto-attività, complesso militare-industriale, commercio di beni dual-use e beni “battlefield”, tutela dei diritti umani e dei beni culturali, media e diamanti, oltre a introdurre per la prima volta l’attivazione formale dello strumento anti‑elusione e ad estendere misure parallele alla Bielorussia.

Di seguito una sintesi delle principali novità di interesse per gli operatori economici.

  • Settore energetico e trasporti marittimi

Il pacchetto introduce 36 nuove designazioni relative a soggetti operanti nei segmenti upstream e downstream del settore energetico russo.

Viene inoltre ampliato il regime sanzionatorio relativo alla “shadow fleet” russa, con l’inclusione di ulteriori 46 navi soggette a divieto di accesso ai porti dell’Unione e a restrizioni sulla prestazione di servizi connessi al trasporto marittimo.

Diventano vietate le transazioni con specifiche infrastrutture portuali strategiche, segnatamente i porti russi di Murmansk e Tuapse, nonché con il terminal petrolifero situato nel porto di Karimun (Indonesia).

  • Settore finanziario e cripto‑attività

Il pacchetto estende il divieto di effettuare transazioni ad ulteriori 20 istituti bancari russi, nonché l’inserimento in sanctions list di quattro istituzioni finanziarie aventi sede in Paesi terzi, coinvolte nell’elusione delle sanzioni o collegate al sistema russo di messaggistica finanziaria (SPFS).

In considerazione del crescente utilizzo di cripto-attività da parte della Russia, viene designata un’entità con sede in Kirghizistan che gestisce una piattaforma per lo scambio della stablecoin A7A5 e viene introdotto un divieto totale di operare con fornitori e piattaforme stabiliti in Russia che consentono il trasferimento e lo scambio di cripto-attività.

Sono altresì vietate le transazioni relative alla criptovaluta RUBx e qualsiasi forma di supporto allo sviluppo del rublo digitale.

  • Complesso militare‑industriale e beni dual‑use

La sanctions list UE viene ampliata con la designazione di 58 imprese e soggetti collegati coinvolti nello sviluppo e nella produzione di materiali militari, inclusi droni.

Di significativo rilievo è l’inclusione di 16 entità con sede in Paesi terzi (tra cui Cina, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan, Kazakistan e Bielorussia) che hanno fornito beni a duplice uso o sistemi militari alla Russia.

Ulteriori 60 entità diventano soggette a restrizioni più stringenti all’esportazione di beni suscettibili di contribuire al potenziamento tecnologico dell’apparato militare russo, incluse entità situate in giurisdizioni terze (tra cui Cina/Hong Kong, Turchia ed Emirati Arabi Uniti).

  • Attivazione dello strumento anti‑elusione

Per la prima volta dalla sua introduzione nel 2023, l’UE attiva formalmente il proprio strumento anti-elusione, introducendo il divieto di esportazione verso il Kirghizistan di macchine utensili a controllo numerico (CNC) e apparati radio, alla luce dell’elevato rischio di riesportazione verso la Russia.

  • Estensione dei divieti di importazione ed esportazione

È ampliato il già esistente divieto di esportazione a nuove categorie di beni, tra cui vetreria da laboratorio, taluni lubrificanti ad alte prestazioni e relativi additivi, specifici materiali energetici, determinate sostanze chimiche, gomma e articoli in gomma vulcanizzata, prodotti in acciaio, utensili per la lavorazione dei metalli e trattori industriali.

Parallelamente, sono introdotte ulteriori restrizioni all’importazione di beni idonei a generare entrate significative per la Russia, tra cui alcune materie prime, specifici metalli e minerali, rottami di acciaio e di altri metalli, determinate sostanze chimiche, articoli in gomma vulcanizzata e pelli conciate.

Tali misure sono accompagnate dal rafforzamento del divieto di transito attraverso il territorio russo, per prevenire fenomeni di aggiramento delle restrizioni. È infine introdotto un contingente quantitativo per le importazioni di ammoniaca.

  • Violazione di diritti umani e appropriazione di beni culturali

Il ventesimo pacchetto introduce nuove designazioni nei confronti di: (i) cinque individui e un’entità coinvolti in violazioni di diritti umani; e (ii) quattro soggetti ritenuti responsabili dell’appropriazione di beni culturali ucraini.

  • Proprietà intellettuale e servizi

Viene rafforzata la tutela delle imprese dell’Unione attraverso (i) l’introduzione di salvaguardie legali contro violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e forme di espropriazione derivanti da decisioni giudiziarie rese in Russia, nonché (ii) il divieto di prestazione di servizi di cybersecurity verso la Russia.

  • Media e diamanti

Le misure restrittive in materia di radiodiffusione vengono estese anche a siti web che replicano contenuti di entità già sanzionate, con l’obiettivo di contrastare forme di elusione tramite canali alternativi.

Sono rafforzati gli obblighi di tracciabilità nel mercato dei diamanti: gli importatori di diamanti lavorati devono fornire un attestato di due diligence che certifichi la non origine russa dei diamanti e l’assenza di fasi di lavorazione o trasformazione in Russia.

  • Estensione delle misure restrittive alla Bielorussia

Il pacchetto interviene anche sul regime sanzionatorio nei confronti della Bielorussia, prevedendo:

  • tre nuove designazioni connesse al complesso militare-industriale bielorusso e al regime di Lukashenko; e
  • per la prima volta, l’inclusione in lista di un’entità statale cinese per il suo coinvolgimento nella produzione di beni militari bielorussi.

Sono altresì introdotte misure parallele a quelle già previste per la Russia, in particolare in materia commerciale, finanziaria, di cripto‑attività, di tutela legale e di restrizioni ai servizi (inclusi servizi di cybersecurity e turismo).

In conclusione, il ventesimo pacchetto amplia in modo significativo il perimetro soggettivo (nuove designazioni UE) e oggettivo (nuove categorie di beni, servizi e attività) delle restrizioni nei confronti di Russia e Bielorussia, con un’attenzione particolare ai fenomeni di elusione tramite Paesi terzi, all’utilizzo di cripto‑attività e alle catene di fornitura globali (inclusi diamanti e componenti tecnologici sensibili).

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LCA opera da anni in tutti gli aspetti concernenti il Commercio Internazionale e la Sicurezza Nazionale attraverso un team multidisciplinare di avvocati appartenenti ai diversi Dipartimenti dello Studio: Corporate M&A, Amministrativo & Regolatorio, IP/IT, Doganale e Business Crime.
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