L’introduzione dell’articolo 8 del Decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (di seguito “DL Bollette“), entrato in vigore il 21 febbraio 2026, rappresenta un segnale incoraggiante per l’intero settore dei data center, poiché sancisce per la prima volta il loro ruolo come infrastrutture strategiche per lo sviluppo e la competitività del paese.
Tale intervento normativo colma un vuoto che, per gli aspetti urbanistico-edilizi, aveva finora lasciato l’autorizzazione dei progetti di data center alla valutazione discrezionale dei singoli comuni interessati dalla realizzazione dell’intervento. Il DL Bollette introduce infatti una disciplina organica relativa all’integrazione dei centri dati nel sistema elettrico, definendone compiutamente la procedura di autorizzazione unica.
Il procedimento unico: struttura e tempistiche
L’articolo 8 del DL Bollette istituisce un procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione o all’ampliamento dei centri dati aziendali, in co-ubicazione e in co-hosting, nonché delle relative reti di connessione di utenza, a qualunque tensione.
L’autorizzazione viene rilasciata dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale – il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ovvero la Regione, a seconda dei casi – seguendo il modulo della conferenza di servizi di cui all’articolo 14-bis e seguenti della Legge 241/1990.
Quanto ai tempi, la durata del procedimento autorizzativo non può superare 10 mesi dalla conclusione della verifica di completezza documentale, prorogabili di ulteriori 3 mesi solo in circostanze eccezionali, in ragione della natura, della complessità, dell’ubicazione ovvero della portata del progetto.
Le tipologie di data center interessate dalla disciplina
La normativa trova applicazione alle seguenti categorie di centri dati, come definite dal regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea del 14 marzo 2024:
- Data center aziendali (articolo 2, numero 1): strutture gestite da un’azienda il cui unico scopo è soddisfare e gestire le esigenze dell’azienda stessa in termini di tecnologie dell’informazione;
- Data center in co-ubicazione (articolo 2, numero 2): strutture in cui uno o più clienti installano e gestiscono la propria o le proprie reti, i propri server e i propri servizi e apparecchiature di archiviazione dell’informazione;
- Data center in co-hosting (articolo 2, numero 3): strutture in cui uno o più clienti hanno accesso alla rete o alle reti, ai server e alle apparecchiature di archiviazione di cui si avvalgono per i propri servizi e applicazioni, e in cui il gestore del centro dati fornisce come servizio sia le apparecchiature informatiche che l’infrastruttura di sostegno nell’edificio.
Aspetti ambientali: VIA e screening
Il procedimento unico incorpora anche le procedure di valutazione di impatto ambientale. In particolare:
Per i progetti soggetti a VIA – ad esempio quelli ascrivibili alla fattispecie di “impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW” (Allegato II, Parte Seconda, Codice Ambiente) – la procedura si svolge de plano nell’ambito del procedimento unico, con termini dimezzati rispetto a quelli ordinari previsti dagli articoli 24 e 25 del Codice Ambiente.
Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità (cd. screening VIA) – come nel caso di impianti con potenza termica complessiva superiore a 50 MW (Allegato II-bis, Parte Seconda, Codice Ambiente) – qualora lo screening si concluda con l’obbligo di procedere alla VIA, l’istanza deve essere presentata entro 90 giorni, termine perentorio a pena di archiviazione del procedimento.
Restano applicabili le “Linee guida per le procedure di valutazione ambientale dei Data center” (D.D. VA n. 257 del 2 agosto 2024), che forniscono istruzioni operative e identificano le categorie progettuali di riferimento per le procedure VIA.
Documentazione richiesta per l’istanza
L’istanza di autorizzazione deve contenere tutta la documentazione richiesta dalle normative di settore per il rilascio dei diversi provvedimenti autorizzativi applicabili in base alla tipologia e alle caratteristiche tecniche del progetto e/o dell’area interessata. Tra questi:
- provvedimenti di carattere paesaggistico e culturale;
- provvedimenti di impatto ambientale (con l’avviso al pubblico ex articolo 24, comma 2, Codice Ambiente);
- autorizzazioni per l’utilizzo delle acque e per le emissioni in atmosfera.
Profili organizzativi: l’autorità competente
L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione è individuata ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs. 152/2006 (Codice Ambiente). A seconda dei casi, essa può essere il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ovvero la Regione.
L’Articolo 8 precisa che nei casi in cui l’ente competente venga individuato con leggi regionali e provinciali, la funzione di autorità competente non può essere delegata a enti sub-provinciali.
Il procedimento consiste nella conferenza di servizi di cui all’art. 14-bis e seguenti della Legge 241/1990 a cui partecipa ogni amministrazione competente, incluse quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, culturale e della pubblica incolumità.
Per i progetti dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 13 del Decreto-legge 104/2023, l’autorizzazione unica segue la procedura speciale ivi prevista, presieduta da un Commissario straordinario di Governo.
Il regime transitorio: applicazione del tempus regit actum
In assenza di una specifica norma transitoria nell’Articolo 8, trova applicazione il principio del tempus regit actum, che impone alle amministrazioni di uniformare i propri provvedimenti alle norme giuridiche vigenti nel momento in cui sono posti in essere, sia per i requisiti di forma e procedimento, sia per il contenuto sostanziale delle statuizioni.
Tale principio importerebbe di considerare le novità normative anche nelle procedure già avviate, incluse quelle di VIA. Sarà cruciale osservare come le autorità competenti declineranno operativamente l’Articolo 8 nelle procedure pendenti e future.
Questo è uno degli aspetti che potrebbe richiedere chiarimenti attuativi mediante linee guida, strumento auspicabile per disciplinare elementi di dettaglio circa il concreto svolgimento del procedimento e coerente con la prassi di settore.
Aspetti critici e prospettive di miglioramento
Nonostante l’apprezzabile intento acceleratorio, occorre rilevare alcune criticità applicative che potrebbero richiedere correttivi in sede di conversione in legge:
Natura ordinatoria del termine: il termine di 10 mesi previsto per la conclusione del procedimento appare configurato come ordinatorio, non essendo supportato da poteri sostitutivi o sanzioni specifiche in caso di sforamento (diversamente da quanto previsto nella procedura VIA ai sensi dell’articolo 25 del Codice Ambiente);
Decorrenza differita: il termine complessivo decorre solo una volta conclusa l’attività di verifica della completezza documentale, fase che nella prassi può protrarsi anche per alcuni mesi;
Regime transitorio indefinito: l’articolo 8 non disciplina le modalità di applicazione della nuova procedura ai procedimenti pendenti, lasciando spazio a incertezze interpretative.
In sede di conversione in legge del DL Bollette, sarebbe pertanto opportuno: (i) qualificare come perentorio il termine massimo di durata del procedimento autorizzativo unico; e (ii) chiarire come la nuova disciplina possa trovare concreta applicazione anche rispetto ai procedimenti in corso.
Restano aperti alcuni nodi interpretativi – in particolare sulla natura del termine e sul regime transitorio – che potranno essere sciolti in sede di conversione in legge o mediante successivi chiarimenti attuativi.
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