EUDR: proposte di modifica della Commissione UE
Lo scorso 21 ottobre 2025, la Commissione europea ha proposto il rinviare di un anno, al 30 dicembre 2026, la data di applicazione del Reg. UE 2023/1115 (“EUDR”), per le micro e piccole imprese. Per le grandi e medie imprese, invece, tale data rimane invariata al 30 dicembre 2025, anche se è previsto un periodo di tolleranza di sei mesi per i relativi controlli.
Tale proroga fa parte di un pacchetto di misure transitorie mirate, volte a semplificare l’attuazione del Regolamento e ridurre gli obblighi di segnalazione, soprattutto per i micro e piccoli operatori primari dei paesi a basso rischio, e a garantire un utilizzo più efficiente del sistema informatico EUDR.
Tra le principali novità, si segnala la proposta di eliminare l’obbligo per gli operatori e i commercianti a valle, ossia le imprese che commercializzano o trasformano prodotti e materie prime già immessi sul mercato dell’UE da un altro operatore (c.d. “downstream operators”), di presentare dichiarazioni di dovuta diligenza, essendo sufficiente una sola dichiarazione al punto di ingresso nel mercato per l’intera catena di approvvigionamento.
I micro e piccoli operatori primari, invece, potranno presentare una dichiarazione semplificata unica e una sola volta, e, laddove le informazioni siano già disponibili, ad esempio in una banca dati di uno Stato membro, non sarà necessaria alcuna azione.
Ai fini dell’entrata in vigore della proposta dalla Commissione, occorrerà che gli emendamenti al Reg. UE 2023/1115 siano formalmente adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
Procedura semplificata per la reintroduzione in franchigia
Con la circolare 23 ottobre 2025, l’Agenzia delle dogane ha aggiornato e uniformato le procedure relative al riconoscimento delle semplificazioni previste per la reintroduzione di merce in franchigia, superando le precedenti circolari n. 37/2020 e n. 46/2020.
Per le operazioni di reso di merci precedentemente esportate nell’ambito di transazioni commerciali realizzate attraverso piattaforme telematizzate, in aggiunta alla procedura ordinaria di cui all’art. 203 CDU, gli operatori possono avvalersi di una procedura di semplificazione delle formalità doganali.
A tal fine, occorre presentare un’istanza attraverso un apposito modello, allegato al provvedimento e valido sia per la procedura “Ret Relief” sia per l’“E-commerce Ret-Relief”, all’Ufficio delle dogane competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente, anche qualora questi si avvalga di un rappresentante doganale indiretto stabilito altrove.
Il rilascio dell’autorizzazione alla semplificazione è subordinato al soddisfacimento di determinati requisiti soggettivi e oggettivi, tra i quali il possesso, da parte dell’istante o del suo rappresentante indiretto, delle autorizzazioni doganali per lo sdoganamento presso luogo approvato e di destinatario autorizzato per il transito, nonché di un sistema di controllo interno che consenta di riconciliare facilmente i flussi delle merci reintrodotte con quelle precedentemente esportate.
Per i soggetti operanti tramite marketplace è altresì richiesto che essi abbiano presentato almeno 50 dichiarazioni mensili di reintroduzione in franchigia per tre mesi consecutivi.
Di fondamentale importanza ai fini dei controlli a posteriori è, poi, la coincidenza tra l’esportatore e colui che effettua la reintroduzione. Occorre, infine, che ogni singolo prodotto sia tracciabile mediante un codice identificativo univoco, che deve essere riportato sia nei documenti commerciali sia in quelli doganali.
All’esito dell’istruttoria, in caso di esito positivo, il soggetto autorizzato viene iscritto nei registri delle semplificazioni procedurali e l’iscrizione ha validità annuale, suscettibile di proroga.
Sotto il profilo Iva, ai sensi dell’art. 68, lett. d), d.p.r. 633 del 1972, non sono soggette a imposta le reintroduzioni di beni nello stato originario, purché effettuate da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati e sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale.
Al riguardo, l’Agenzia delle dogane ha chiarito che l’operatore economico che riveste la qualifica di esportatore abituale ed è titolare di plafond spendibile al momento della presentazione della bolletta può chiedere che non venga applicata l’Iva presentando dichiarazione di intento e valorizzando i “data element” della dichiarazione doganale con l’inserimento di specifici codici documento.
Le attività di controllo relative alle operazioni di reintroduzione in franchigia saranno svolte a posteriori e, al termine dell’accertamento, potrà essere proposto il mantenimento, la revoca o la sospensione dell’iscrizione.
Pubblicato il XIX pacchetto di sanzioni alla Russia
Il 23 ottobre 2025, il Consiglio dell’UE ha adottato un nuovo pacchetto – il diciannovesimo – di misure restrittive nei confronti di Russia e Bielorussia, costituito da: il Reg. UE 2025/2033, che modifica il Reg. UE 833/2014; il Reg. UE 2025/2037, che modifica il Reg. UE 269/2014; i Reg. UE 202572041 e 2025/2039, che modificano il Reg. CE 765/2006.
Al fine di garantire la piena conformità alle normative vigenti, ricordiamo agli operatori l’importanza di aggiornare periodicamente i controlli effettuati sia sui prodotti commercializzati sia sui clienti finali.
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