I requisiti per la riduzione o l’esonero delle garanzie doganali
Con la determinazione direttoriale n. 562593 pubblicata lo scorso 2 settembre 2025, e integrata dalla circolare n. 23, l’Agenzia delle dogane ha definito i criteri e le condizioni per la concessione della riduzione o dell’esonero della garanzia per i diritti doganali.
L’attuale art. 51, co. 1, d.lgs. 141 del 2024 (DNC) prevede che l’Ufficio possa autorizzare, su richiesta dell’operatore, l’esonero totale o parziale dell’importo della garanzia doganale.
Per i dazi, la garanzia può essere ridotta fino al 30%, 50% o 100% dell’importo di riferimento, mentre per la fiscalità interna (Iva all’importazione), l’Amministrazione ha chiarito che sono ammesse, altresì, percentuali intermedie.
Ai fini della riduzione della garanzia, l’operatore deve soddisfare determinati requisiti, tra i quali una comprovata solvibilità finanziaria, nonché, in caso di debito, la capacità dello stesso di fare fronte ai propri obblighi di pagamento per la parte non coperta dalla garanzia, tenuto conto dell’attività svolta. L’Ufficio, inoltre, accerta l’affidabilità del richiedente, intesa come la sua capacità di controllare le operazioni e il flusso delle merci, ed esamina il rischio di insorgenza dell’obbligazione doganale e il relativo ipotetico impatto finanziario, in considerazione della tipologia di merce interessata, del tipo e del volume di attività svolta dall’operatore. L’analisi del rischio è condotta secondo la metodologia utilizzata per il rilascio dell’autorizzazione AEO.
L’esonero totale della garanzia richiede requisiti più stringenti, tra i quali l’obbligo di consentire all’Ufficio di accedere fisicamente ai sistemi contabili, alle scritture commerciali e a quelle relative ai trasporti, e la predisposizione di un sistema logistico che consenta di identificare le merci come unionali e non.
Se il richiedente è un Operatore Economico Autorizzato (AEO), l’iter si presenta più snello, in quanto le autorità dovranno verificare unicamente se la sua capacità finanziaria giustifichi la concessione di un’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto o azzerato.
Tra le principali novità si segnala che, mentre per i dazi la riduzione è consentita esclusivamente in presenza di una garanzia globale, per l’Iva all’importazione, con la circolare in esame, tale possibilità viene estesa anche per la “garanzia isolata”, relativa a una singola operazione.
Dal punto di vista procedimentale, il soggetto interessato è tenuto a presentare un’istanza tramite il sistema delle Customs Decisions e l’autorizzazione è (eventualmente) rilasciata entro 120 giorni dalla data di accettazione della domanda.
Sospese alcune preferenze tariffarie SPG per il triennio 2026-2028
Lo scorso 24 settembre 2025, la Commissione europea ha adottato il Regolamento di Esecuzione UE 2025/1909, contenente un elenco, allegato al Regolamento medesimo, di categorie merceologiche per le quali, nel corso del triennio 2026-2028, sarà sospesa l’applicazione delle preferenze tariffarie accordate ad alcuni Paesi beneficiari del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG). Si tratta, in particolare, di India, Indonesia e Kenya.
Le novità più significative riguardano l’India, per cui vengono introdotte ulteriori sospensioni rispetto a quelle già previste per numerose tipologie di prodotti (tutte confermate anche per il nuovo triennio) tra le quali: prodotti minerali, gomma e lavori in gomma, autoveicoli, biciclette, apparecchi per la navigazione aerea o spaziale, navi e battelli.
Tali sospensioni comporteranno l’applicazione del dazio doganale ordinario, in luogo del trattamento preferenziale precedentemente riconosciuto.
Per tale ragione, anche al fine di valutare l’impatto economico e contrattuale delle nuove condizioni tariffarie applicabili a partire dal 1° gennaio 2026, gli operatori economici che commercializzano con tali Paesi sono tenuti a verificare le voci doganali interessate dalle sospensioni.
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