Con la sentenza 1° agosto 2025, resa nella causa C-433/24, la Corte di Giustizia dell’UE ha affermato che il regime del margine può essere applicato dai rivenditori soggetti passivi Iva (i.e. gallerie e mercanti) anche nei casi in cui gli oggetti d’arte siano stati ceduti dall’autore o dai suoi aventi diritto tramite una persona giuridica che agisce per loro conto.
Nel caso di specie, la Galerie Karsten Greve aveva acquistato alcuni quadri dipinti a mano dal pittore Gideon Rubin dallo Studio Rubin Gideon, una società britannica di cui l’artista era uno dei due soci. La galleria aveva rivenduto tali opere ai propri clienti, applicando il regime del margine.
Le Autorità fiscali francesi contestavano l’applicazione dello speciale regime impositivo, sostenendo che, ai sensi della direttiva 2006/112/CE (c.d. direttiva Iva), soltanto una persona fisica può essere considerata “autore” di un’opera, con la conseguenza che l’applicazione del margine da parte della Galerie Karsten Greve sarebbe risultata illegittima, in quanto i dipinti sarebbero stati acquistati da una società, lo Studio Rubin Gideon, e non direttamente dall’artista.
Il giudice del rinvio, pertanto, ha proposto alla Corte di Giustizia domanda di pronuncia pregiudiziale sulla corretta interpretazione dell’art. 316, par. 1, lett. b), direttiva 2006/112/CE, il quale riconosce ai rivenditori soggetti passivi Iva il diritto di optare per il regime del margine in relazione alle cessioni di oggetti d’arte consegnati “dall’autore o dai suoi aventi diritto”.
Il regime del margine, come noto, comporta un trattamento Iva più favorevole, speciale e derogatorio, finalizzato a evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione per quei beni d’arte, d’antiquariato o da collezione, che, dopo aver assolto il tributo nell’ambito di una vendita precedente, vengono rimessi nel circuito commerciale.
Nel pronunciarsi sulla questione, i giudici unionali hanno, anzitutto, rilevato che escludere dal regime impositivo di favore le cessioni di opere effettuate da una società per conto dell’autore comporterebbe una violazione del principio di neutralità fiscale, che impone di trattare in modo equivalente soggetti che pongono in essere le medesime operazioni economiche, a prescindere dalla loro forma giuridica.
Superando la lettura restrittiva avallata dalle Autorità fiscali francesi, la Corte di Giustizia dell’UE, in particolare, ha stabilito che l’autore o i suoi aventi diritto possono avvalersi di una persona giuridica per la commercializzazione delle proprie opere, senza che ciò precluda al rivenditore l’applicazione del regime agevolato, a condizione che siano soddisfatti due requisiti, la cui sussistenza deve essere verificata, caso per caso, dal giudice nazionale:
- la cessione sia attribuibile all’autore o ai suoi aventi diritto: tale circostanza si verifica, ad esempio, quando la società cedente sia stata costituita dall’autore (o dai suoi aventi diritto) per la gestione e la commercializzazione delle proprie opere. Ai fini di tale verifica, non è necessario analizzare la compagine sociale, il regime statutario o la distribuzione degli utili della società, in quanto criteri eccessivamente gravosi;
- la vendita dalla società, che agisce per conto dell’artista, all’intermediario rappresenti la prima introduzione dell’opera nel circuito commerciale (mercato primario). Ne deriva che il regime agevolato è applicabile soltanto ove non ci siano state precedenti cessioni soggette a Iva.
In altri termini, i giudici unionali hanno chiarito che l’espressione “autore o suoi aventi diritto” non deve essere intesa in senso meramente formalistico, bensì sostanziale, accertando, in concreto, che i requisiti di riconducibilità della cessione all’autore e di prima immissione nel mercato dell’UE siano rispettati.
La sentenza in esame apre, dunque, alla possibilità per le gallerie e per i mercanti d’arte di applicare il regime del margine anche in relazione ad acquisti da società fondate o controllate dall’autore.
L’effettiva operatività dell’interpretazione fornita dai giudici dell’UE dipenderà, tuttavia, da come ciascuno Stato membro recepirà e attuerà tale pronuncia, ad esempio attraverso la pubblicazione di documenti di prassi che definiscano il perimetro dei criteri di verifica dei presupposti richiesti.
Al riguardo, si ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 9, d.l. 30 giugno 2025, n. 95 (decreto Omnibus), che ha introdotto l’aliquota Iva agevolata del 5% per la generalità delle cessioni e delle importazioni di opere d’arte, oggetti di antiquariato o da collezione, l’applicazione del regime del margine esclude la possibilità di beneficiare della riduzione di imposta.
I rivenditori che abbiano acquistato beni d’arte da collezionisti privati o soggetti assimilati, pertanto, possono, alternativamente:
- ricorrere al regime agevolato applicando il metodo “base da base” per la determinazione della base imponibile Iva, intesa come differenza tra il prezzo di vendita del bene e il suo costo di acquisto, maggiorata delle spese di riparazione e accessorie specificamente inerenti alla fase di acquisto o di riattazione dello stesso, scorporando dal margine lordo l’imposta nella misura del 22%; o
- beneficiare dell’imposta nella misura agevolata del 5% optando per il regime ordinario Iva, sull’intero corrispettivo di vendita.