Insight | 01.09.2025

Insight Doganale | Settembre 2025

L’Agenzia delle dogane detta le prime istruzioni operative per gli uffici, chiarendo l’applicazione delle misure in caso di IVA e dazi: UE e USA siglano un accordo quadro che prevede l’eliminazione dei dazi industriali


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Confisca amministrativa post Corte Costituzionale: arrivano i primi chiarimenti dalla dogana

Con la circolare n. 18 dello scorso 25 luglio, l’Agenzia delle dogane ha fornito istruzioni operative agli Uffici a seguito della sentenza della Corte costituzionale 3 luglio 2025, n. 93, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità della confisca amministrativa obbligatoria nei casi in cui l’operatore abbia pagato le somme dovute a titolo di Iva, gli interessi e la sanzione pecuniaria.

Al riguardo, l’Amministrazione doganale ha precisato che, in presenza di condotte di contrabbando, occorre, anzitutto, distinguere tra i casi in cui la contestazione riguardi esclusivamente l’Iva all’importazione da quelli in cui abbia a oggetto sia l’Iva che i dazi doganali ovvero soltanto i dazi.

Nella prima ipotesi, si impone un’ulteriore distinzione: se l’accertamento interviene nel momento in cui la merce si trova ancora sotto vigilanza doganale, la confisca non trova applicazione, purché il contravventore estingua integralmente il debito tributario, anche a titolo di ravvedimento operoso. Diversamente, se le merci sono soggette a controllo a posteriori (i.e contrabbando ex art. 78 DNC e revisione dell’accertamento), l’Ufficio è tenuto a procedere al sequestro e alla redazione del pvc, dando alla parte la possibilità di esercitare il diritto al contraddittorio, e, in caso di mancato pagamento dell’intero importo dovuto, ad attivare le misure necessarie per l’applicazione della confisca.

Particolare rilievo assumono i chiarimenti concernenti le ipotesi di evasione di dazi doganali e Iva all’importazione o dei soli dazi, per le quali emerge una divergenza tra il quadro normativo nazionale e quello unionale, tale da giustificare una lettura più restrittiva rispetto al principio espresso dalla Corte costituzionale.

A supporto della propria posizione, la Dogana richiama un precedente orientamento della Corte di Giustizia dell’UE, secondo il quale l’art. 124, par. 1, lett. e), CDU – che prevede l’estinzione dell’obbligazione doganale relativa ai dazi in caso di sequestro e successiva confisca delle merci – non può estendersi automaticamente ai tributi connessi, quali l’Iva all’importazione e le accise.

Alla luce di ciò, con la circolare in commento, l’Agenzia delle dogane ha affermato che l’Iva all’importazione è dovuta anche quando l’obbligazione doganale risulti estinta per effetto del sequestro e della successiva confisca, con la conseguenza che, anche in caso di versamento della maggiore Iva accertata, degli interessi e della sanzione, tale misura resta applicabile e per riottenere il bene sequestrato o confiscato l’operatore è tenuto a esercitare il diritto al riscatto ex art. 118, comma 8, DNC.

Pubblicato l’accordo tra UE e USA sui dazi

È stato pubblicato sul sito dell’Unione europea l’accordo quadro sul commercio (c.d. Framework Agreement) intervenuto tra Ue e Usa.

In forza dell’accordo, l’Unione Europea si è impegnata a eliminare i dazi su tutti i prodotti industriali statunitensi e garantire un accesso preferenziale al mercato per un’ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi, tra cui frutta a guscio, latticini, frutta e verdura fresca e trasformata, alimenti trasformati, semi per piante, olio di soia e carne di maiale e bisonte.

Gli Stati Uniti si impegnano ad applicare il dazio più elevato tra quello della nazione più favorita (MFN) statunitense – il dazio normalmente applicato a un dato prodotto all’importazione negli USA in ragione della sua classificazione tariffaria – o un dazio del 15%, comprensivo della tariffa MFN e da un dazio reciproco, sui prodotti originari dell’Unione Europea.

A partire dal 1° settembre 2025, gli Stati Uniti si impegnano ad applicare esclusivamente il dazio MFN ai seguenti prodotti dell’Unione Europea: risorse naturali non disponibili (incluso il sughero), tutti gli aeromobili e le relative parti, prodotti farmaceutici generici e i loro ingredienti, nonché i precursori chimici.

Anche per quanto riguarda prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname, l’aliquota tariffaria applicata ai beni originari dell’Unione Europea non dovrebbe superare il 15%.

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