Insight | 25.07.2025

Convertito in legge il Decreto Infrastrutture 73/2025

Le principali novità introdotte al Codice dei Contratti Pubblici


Marketing & Communication
marketing@lcalex.it

Con la legge di conversione 18 luglio 2025, n. 105, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2025, il Decreto-Legge 21 maggio 2025, n. 73 (cd. Decreto Infrastrutture) è diventato legge.

Il provvedimento introduce rilevanti modifiche al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici), che interessano diversi ambiti: dalla revisione dei prezzi alla disciplina delle emergenze, dal sistema degli incentivi tecnici all’anticipazione dei corrispettivi nei servizi di progettazione. Vengono altresì introdotti chiarimenti sul regime transitorio delle qualificazioni e sulle procedure di protezione civile. Di seguito un’analisi delle novità più rilevanti.

 

Revisione prezzi e chiarimenti sul caro materiali

 

Una delle modifiche più significative riguarda la disciplina della revisione prezzi nei lavori pubblici. In particolare, viene fornita una precisazione attesa da operatori e stazioni appaltanti circa l’applicabilità delle variazioni in diminuzione previste dall’art. 26, comma 6-bis, D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti).

Il comma 1-bis all’art. 9 del D.L. 73/2025, chiarisce che tali variazioni in diminuzione potranno essere applicate esclusivamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate nel corso del 2025, escludendone l’efficacia retroattiva. Questa precisazione risolve le incertezze interpretative sorte in seguito alla legge di bilancio 2025 (L. 213/2024) che aveva ammesso genericamente l’applicazione in riduzione senza definire un limite temporale preciso.

Rimane inoltre valido il meccanismo ordinario di revisione prezzi per i lavori aggiudicati entro il 31 dicembre 2021, come previsto dal comma 6-bis dell’art. 26 del D.L. 50/2022, che consente l’adozione dei SAL dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, con riferimento ai prezzari aggiornati.

Infine, il D.L. Infrastrutture all’art.9 introduce una misura aggiuntiva per i contratti esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 26, ossia tutti quei contratti (tra cui le concessioni di progettazione, costruzione e gestione anche in project financing)  che non beneficiavano della revisione prezzi secondo la previgente legislazione. La norma prevede che l’art. 60 del Codice applichi la revisione prezzi, anche in deroga ad eventuali clausole contrattuali difformi.

 

Incentivi per funzioni tecniche ai dirigenti

 

La legge di conversione del D.L. 73/2025 intervenendo sull’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici estendendo la possibilità di riconoscere incentivi per funzioni tecniche anche al personale con qualifica dirigenziale, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico sancito dall’art. 24, comma 3, D.lgs. 165/2001.

La disposizione si applica alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, anche con riferimento a procedure di appalti già in corso a tale data e avviate prima dell’entrata in vigore del “Correttivo” al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 209/2024.

Gli incentivi potranno essere corrisposti solo entro i limiti delle risorse accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento, secondo modalità e criteri stabiliti da ciascuna stazione appaltante nel rispetto del proprio ordinamento. Le amministrazioni saranno tenute a trasmettere agli organi di controllo i dati relativi ai beneficiari e agli importi corrisposti su base annua.

 

Anticipazioni per i servizi di ingegneria e architettura

 

La legge di conversione del Decreto Infrastrutture introduce la possibilità di prevedere nei documenti di gara un’anticipazione del prezzo fino al 10% per i servizi di ingegneria e architettura, modificando il comma 1 dell’art. 125 e il comma 1-bis dell’art. 33 dell’Allegato II.14 del Codice dei Contratti Pubblici.

Tale previsione, da specificarsi nei documenti di gara, consente l’erogazione dell’anticipazione nei limiti delle disponibilità del quadro economico, con l’obiettivo di facilitare l’avvio delle attività da parte di progettisti, architetti e società di ingegneria, garantendo una più immediata disponibilità di liquidità.

La misura è finalizzata a facilitare l’avvio delle attività da parte di progettisti, architetti e società di ingegneria, favorendo la disponibilità immediata di liquidità.

 

CAM anche per gli appalti di ristrutturazione

 

L’art. 57 comma 2 del Codice è stato modificato dal Decreto Infrastrutture per chiarire definitivamente che l’obbligho di applicazione dei criteri ambientali minimi si stende anche agli appalti di ristrutturazione ossia per i lavori di recupero, restauro, demolizione/ricostruzione, senza dover attendere apposite linee guida ossia gli “adeguati criteri” del MASE. La nuova disciplina dispone che i CAM si applicano “sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi” e così senza dover attendere ulteriori atti ministeriali rende immediatamente operativa la considerazione dei profili green negli interventi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio pubblico uniformando la disciplina con gli appalti di costruzione di nuovi immobili.

 

Procedure di somma urgenza e protezione civile

 

La novella in esame ha riorganizzato la disciplina relativa alle procedure di somma urgenza e di protezione civile, ripartendola tra gli articoli 140 e 140-bis del Codice dei Contratti Pubblici:

  • L’art. 140 continua a disciplina le procedure in circostanze di somma urgenza, chiarendo che il limite di spesa per l’immediata esecuzione dei lavori o forniture potrà superare i 500.000 euro, pur senza superare la soglia di rilevanza europea, solo se indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio all’incolumità pubblica e privata;
  • L’art. 140-bis, coordinato con il nuovo art. 46-bis del Codice della protezione civile, disciplina i contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile, includendo nel concetto di urgenza anche situazioni connesse ad eventi calamitosi imminenti. In questo ambito l’affidamento diretto è possibile anche oltre l’importo ordinario di cui alla norma sopra richiamata (purché, anche in questo caso, nei limiti della soglia europea) per un periodo non superiore a 30 giorni e solo in situazioni indilazionabili. La norma in esame introduce altresì ulteriori deroghe procedurali rispetto a quelle già previste dal Codice dei Contratti Pubblici, tra cui: l’esclusione automatica delle offerte anomale anche in presenza di meno di cinque offerte e la semplificazione delle procedure di affidamento, con adattamento delle tempistiche al contesto emergenziale.Con riferimento all’art. 46-bis del Codice della protezione civile, si segnala l’introduzione di una forma di informativa antimafia liberatoria provvisoria per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi disciplinati da ordinanze di protezione civile. Tale informativa consente la stipula dei contratti e subcontratti, che restano tuttavia sottoposti a condizione risolutiva fino al completamento delle verifiche da effettuarsi entro 60 giorni. In caso di interdittiva l’amministrazione recede dal contratto procedendo al pagamento delle prestazioni eseguite. Inoltre, in presenza di eventi emergenziali straordinari (lettere b) e c) dell’art. 7 del Codice della protezione civile, le amministrazioni possono avvalersi di Consip S.p.A. o di altre centrali di committenza per l’affidamento di appalti integrati (progettazione ed esecuzione lavori), ad operatori in possesso delle necessarie qualificazioni, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 76 del Codice dei Contratti Pubblici.

 

Collegio consultivo tecnico: obbligatorietà e compensi

 

La legge di conversione introduce modifiche all’art. 2 dell’allegato V.2 del Codice dei Contratti Pubblici in materia di costituzione del Collegio consultivo tecnico (“CCT”) intervenendo sui requisiti e le incompatibilità dei membri. In particolare:

  • viene ampliato l’elenco dei requisiti utili alla nomina comprovanti l’esperienza e la qualificazione dei componenti del CCT;
  • viene introdotto un criterio di calcolo cumulativo del periodo minimo di esperienza (di 5 anni per la nomina come membro e di 10 anni come presidente);
  • introduce la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di nominare un componente del CCT, oltre che nei casi in cui partecipi al finanziamento della spesa, anche qualora svolga il ruolo di concedente.

 

Conclusioni

 

Le modifiche introdotte dalla legge di conversione in commento e, in particolare dal D.L. 73/2025, rappresentano un ulteriore intervento correttivo al Codice dei Contratti Pubblici, utile a chiarire alcuni (ma non tutti) gli aspetti rimasti ambigui e a fornire risposte ad alcune questioni operative.

DOWNLOAD PDF
Equity Partner
Carmen Leo

Marketing & Communication
marketing@lcalex.it

Real Estate

La consulenza specialistica offerta dallo Studio nell’ambito del diritto immobiliare e delle costruzioni si estende ad ogni aspetto di natura corporate, fiscale, finanziaria, ambientale e urbanistica, giudiziale o stragiudiziale, che concerne le operazioni immobiliari, dallo sviluppo alla realizzazione del progetto, fino alla sua commercializzazione.
LINK