Insight | 10.07.2025

D.M. 27 giugno 2025 – Coordinamento tra nuovo OIC 34 e disposizioni tributarie ai fini IRES ed IRAP

Il MEF interviene con un Decreto per armonizzare l’OIC 34 'Ricavi' con le regole fiscali sulla determinazione del reddito d’impresa ai fini IRES e IRAP


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Introduzione

 

Il Ministero dell’economia delle finanze ha pubblicato lo scorso 27 giugno 2025 un Decreto finalizzato a coordinare quanto previsto dal novellato OIC 34 “Ricavi” (applicabile ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall’1/1/2024) e le disposizioni relative sia alla determinazione del reddito d’impresa rilevante ai fini IRES, nonché il valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP.

Il nuovo OIC 34 (in sintesi)

 

Il nuovo OIC 34 si occupa, tra l’altro, di disciplinare i criteri da seguire per la corretta quantificazione dei ricavi da rilevare nelle voci di conto economico “A1 – Ricavi delle vendite e prestazioni” e “A5 – Altri ricavi”.

A tal fine è stato identificato un processo logico che si articola – in sostanza – nelle seguenti fasi logiche:

  1. Identificazione delle unità elementari di contabilizzazione à è anzitutto necessario analizzare il contratto di vendita al fine di comprendere se da questo emerga che i beni da cedere/servizi da prestare siano o meno una pluralità. In tale caso, ciascuno di essi costituirà una singola “unità elementare” per la quale (a) stimare la relativa “quota parte” di ricavo da attribuirgli e (b) individuare il corretto criterio di rilevazione contabile di detto ricavo. Tale processo di “segmentazione” non è necessario in specifiche situazioni meglio descritte al §17 e 18 dell’OIC34;
  2. Determinazione del ricavo in funzione del prezzo complessivo del contratto à il ricavo è pari a quanto riscontrabile in modo chiaro e preciso dalle previsioni contrattuali. Tuttavia, se non individuabile in modo chiaro e preciso in quanto dipendente in tutto, o anche in parte, da elementi variabili (e.g. incentivi, premi di risultato, sconti, abbuoni, penalità, resi, etc..), sarà necessario procedere alla loro corretta valorizzazione;
  3. Determinazione degli elementi variabili à la valorizzazione di tali elementi (che possono avere natura di ricavo oppure di costo) deve basarsi sulla migliore stima possibile della quota di corrispettivo variabile dovuta, tenendo conto dell’esperienza storica e/o di elaborazioni statistiche; nello specifico, la stima di tale corrispettivo può essere eseguito (a) attraverso la media ponderata dei possibili valori che potrebbe assumere il corrispettivo e/o (b) utilizzando come valore di riferimento quello più probabile.

 

Ai fini di una migliore comprensione di quanto sopra riportato, si veda il seguente esempio:

Alfa S.r.l. stipula un contratto da €12.000 con Beta S.p.A. per la vendita di una licenza software (valore €9.000), un corso di formazione (€2.000) e un anno di assistenza tecnica (€1.000).

Le tre prestazioni – seppur comprese nello stesso contratto di vendita – sono distinte, quindi ciascuna costituisce un’unità elementare. Il ricavo viene allocato in base ai valori stimati: la licenza (€9.000) si contabilizza subito alla consegna, la formazione (€2.000) al momento dell’erogazione e l’assistenza(€1.000) in dodicesimi mensili.

È previsto inoltre un bonus di €500 se il software viene attivato entro 10 giorni: sulla base dell’esperienza storica, si stima con alta probabilità che il bonus maturi, e quindi viene incluso nel ricavo secondo il criterio del valore più probabile.

Il D.M. del 27 giugno 2025

 

Come anticipato, obiettivo del Decreto è quello di coordinare quanto previsto dal novellato OIC 34 e le disposizioni relative alla determinazione del base imponibile IRES ed IRAP. Si veda quanto di seguito rappresentato in tabella:

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Managing Associate
Matteo Esposito

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