News , Talk | 17.07.2019

Dear Adidas, ”Impossible is nothing”… a parte salvare il marchio “a tre strisce” (forse)!


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I giudici del Tribunale dell’Unione Europea, con sentenza emessa il 16 giugno 2019, si sono pronunciati sulla nota vicenda relativa al marchio “a tre strisce” del colosso tedesco dell’abbigliamento sportivo Adidas AG.

Ripercorriamo brevemente la travagliata storia del marchio fino alla sentenza in commento.

Nel 2013, Adidas aveva presentato domanda di registrazione, nel territorio dell’Unione Europea, di un marchio figurativo “costituito da tre strisce parallele equidistanti di uguale larghezza, applicate sul prodotto in qualsiasi direzione”, per contraddistinguere prodotti di abbigliamento, scarpe e cappelleria.

La società belga Shoe Branding Europe Bvba, che si era vista rifiutare il proprio marchio “a due strisce” in quanto confondibile con le più note tre strisce della storica azienda tedesca, nel 2014 aveva presentato domanda di nullità contro il marchio di Adidas. La divisione di annullamento dell’Euipo aveva accolto la domanda nel 2016, dichiarando il marchio nullo poichè tale segno sarebbe stato “privo di qualsiasi carattere distintivo sia intrinseco sia acquisito in seguito all’uso”, ovvero non avrebbe avuto la capacità di identificare i prodotti per i quali il marchio era stato registrato rispetto ai prodotti di altre imprese.

Anche la Commissione di ricorso dell’Euipo, interpellata da Adidas per ottenere la riforma del giudizio di nullità del marchio, aveva confermato la precedente decisione, respingendo il ricorso.

Non si può certo dire che Adidas non abbia combattuto per proteggere le sue “tre strisce”. E, infatti, la società tedesca è arrivata fino al Tribunale UE, nella speranza di un colpo di scena che sovvertisse le sorti del suo marchio. Tuttavia, anche quest’ultimo ha confermato che le “tre strisce” sono prive di carattere distintivo, affermando che la società tedesca avesse fallito nel dimostrare, da un lato, un uso del proprio marchio in tutto il territorio dell’Unione Europea e, dall’altro, che in seguito a tale uso il marchio controverso avesse acquisito capacità distintiva.

Interessanti le conclusioni della Commissione di ricorso prima, e dei giudici europei poi, su alcuni mezzi di prova adottati da Adidas per dimostrare l’uso del marchio oggetto di contesa. Adidas, infatti, aveva depositato in larga parte immagini recanti il marchio in forme ad esso “equivalenti” (nello specifico, tre strisce con colori invertiti rispetto alla variante depositata, o tre strisce inclinate), ovvero rappresentanti un marchio ritenuto, dagli organi giudicanti a cui era stato sottoposto, diverso da quello oggetto di registrazione e, pertanto, non preso in considerazione. Si tratta di un marchio “estremamente semplice”, si legge tra le righe della sentenza, dove anche lievi modifiche possono costituire “variazioni non trascurabili di modo che la forma modificata non potrà essere considerata come complessivamente equivalente alla forma registrata di tale marchio”.

Quanto alla riconoscibilità del proprio marchio, Adidas sarebbe riuscita a dimostrarla solo in relazione a cinque Paesi membri dell’Unione Europea, mediante cinque studi di mercato condotti in Germania, Estonia, Spagna, Francia e Romania. Partendo dal presupposto che nessuna disposizione normativa impone una siffatta prova in ciascun singolo Stato europeo, Adidas non sarebbe, tuttavia, stata in grado di dimostrare che i mercati nazionali dei restanti 23 Paesi membri dell’Unione Europea sono comparabili ai mercati dei cinque paesi sopra citati. Di conseguenza, avrebbe fallito anche nel dimostrare l’acquisita distintività in tutto il territorio dell’Unione Europea.

Ad ogni modo, per le “tre strisce” il capitolo non è ancora chiuso: si apre ora la possibile alternativa dell’appello presso la Corte di Giustizia europea.

Senza dimenticare che, in ogni caso, il marchio “a tre strisce” non è certo l’unico segno che Adidas (titolare di un portfolio di +100 marchi di varie tipologie, per non parlare dei modelli di design…) potrà utilizzare per distinguere i suoi prodotti in tutto il mondo e che, soprattutto, la nullità del marchio “a tre strisce” non mette comunque al riparo eventuali contraffattori da accuse di concorrenza sleale e – ancor di più – eventuali imputazioni sotto il profilo penale.


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