News , Talk | 08.03.2018

Criptovalute: la Svizzera pubblica le nuove linee guida per le ICO e crea una Governance Blockchain


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Lo scorso 16 Febbraio la Swiss Financial Market Supervisory Authority (“FINMA”), ovvero l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, ha pubblicato delle nuove linee guida che disciplineranno le procedure di ICO, ovvero la nuova forma di fund-rising che consente di raccogliere risorse per finalità imprenditoriali attraverso la tecnologia blockchain.

La pubblicazione del nuovo testo – avvenuta dopo la diffusione di una prima comunicazione nell’aprile 2017 – si è resa necessaria a seguito del forte incremento di ICO sul territorio elvetico e, parallelamente, a causa delle sempre più frequenti richieste pervenute da operatori e investitori in merito ad un quadro normativo chiaro e affidabile.

Il documento (scaricabile dal sito FINMA) è ispirato ad una logica di trasparenza e offre le informazioni necessarie per la gestione delle ICO, specificando cosa si debba comunicare all’Autorità per ottenere un parere sull’assoggettamento alle procedure di autorizzazione. Per le aree ancora di incerta interpretazione giuridica – determinata soprattutto dalla difficoltà di inquadrare in modo organico il fenomeno – vengono presentati invece utili criteri-guida.

Le nuove linee guida mostrano particolare attenzione alla funzione economica e alle finalità dei token, le unità di base per lo scambio ICO che sono tema centrale anche per l’inquadramento del fenomeno dal punto di vista giuridico. In assenza di una classificazione, l’autorità svizzera ha proposto una distinzione dell’unità di base in tre diverse tipologie d’uso, chiarendo quale sarà l’approccio che FINMA seguirà in ognuno dei casi:

  • Token di pagamento: assimilabili alle criptovalute, sono accettati come strumenti di pagamento e non conferiscono diritti nei confronti di un emittente (né di terzi). In questi casi FINMA considererà come assodato un assoggettamento alle disposizioni in materia di riciclaggio del denaro e non tratterà pertanto tali token come valori mobiliari.
  • Token di utilizzo o di autorizzazione: si tratta di strumenti finalizzati a fornire l’accesso a un’utilizzazione o a un servizio digitale e che non sono quindi classificabili come valori mobiliari. Qualora, tuttavia, venisse affiancata una funzione economica di investimento, questi saranno trattati da FINMA come valori mobiliari, ovvero come token d’investimento.
  • Token di investimento: unità che hanno la funzione di rappresentare valori patrimoniali, un credito nei confronti dell’emittente (ai sensi del diritto delle obbligazioni) oppure un diritto sociale ai sensi del diritto societario. FINMA considererà i token d’investimento al pari di valori mobiliari, con le relative conseguenze sul piano del diritto dei mercati finanziari e degli obblighi previsti dal codice delle obbligazioni come, ad esempio, la necessità di pubblicare un prospetto informativo.

FINMA ha infine richiamato più volte l’attenzione sui rischi legati alle ICO per gli investitori e, in particolare, sull’elevata volatilità dei prezzi e sul rischio di intrasmissibilità – ai sensi del diritto elvetico – dei diritti legati ai token. Ad ogni buon conto, qualora l’Autorità dovesse avere il sospetto di una violazione del diritto prudenziale, di un’elusione delle leggi in materia di vigilanza o addirittura di ICO con finalità fraudolente, è previsto possa avviare uno specifico procedimento di enforcement.


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